Giurisprudenza

CGT Verbania (n. 6/2025, 15.01.2025)

Un curatore di eredità giacente impugna tre avvisi di liquidazione (successione, ipo-catastali e bollo) emessi dall’Agenzia delle Entrate. La difesa sottolinea che il curatore è solo detentore dei beni, non possessore, e quindi non può essere obbligato al pagamento delle imposte. L’Agenzia sostiene invece che il curatore si surroga al chiamato e debba rispondere. La Corte aderisce all’orientamento che distingue detenzione e possesso: il curatore non dispone dei beni uti dominus, ma solo come custode sotto controllo giudiziario. Accoglie il ricorso e compensa le spese


CGT Bergamo (n. 171/2025, 10.04.2025)

Il curatore ricorre contro un avviso di liquidazione dell’imposta di successione. Lamenta che nessun chiamato sia entrato nel possesso dei beni e che egli stesso non sia possessore, ma semplice amministratore. L’Agenzia richiama interpello 587/2021, sostenendo l’obbligo in capo al curatore. La Corte accerta che al momento non vi era alcun soggetto nel possesso dei beni e che quindi mancava il presupposto per l’imposizione ex art. 36 TUS. Conclude che il curatore non è soggetto passivo e accoglie il ricorso, compensando le spese


CGT Bergamo (n. 349/2025, 30.06.2025)

Un curatore contesta avvisi di liquidazione per imposta di successione, ipotecaria e catastale, derivanti da un errore nella dichiarazione (rapporto di parentela). L’Agenzia invoca l’art. 36 TUS e interpello 587/2021, ritenendo il curatore responsabile solidale. Il giudice ribadisce che i soggetti passivi dell’imposta sono eredi e legatari (art. 5 TUS), mentre il curatore è mero detentore, soggetto al controllo del Tribunale, non titolare né rappresentante legale degli eredi. Non avendo possesso dei beni, non è obbligato al pagamento. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 195/2025, 20.01.2025)

La curatrice impugna un avviso di liquidazione per quasi 8.000 euro (imposte ipo-catastali e successione). Deduce mancanza di motivazione, assenza di presupposti oggettivi e soggettivi, e impossibilità di anticipare imposte con risorse personali. L’Agenzia ribadisce l’obbligo del curatore. La Corte riconosce che il curatore non è possessore dei beni e non può essere equiparato a un erede. Accoglie il ricorso e condanna l’Agenzia alle spese, affermando che il curatore non può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio


CGT Milano (n. 241/2025, 21.01.2025)

Il curatore impugna avvisi relativi a correzione della dichiarazione di successione (errata indicazione beneficiari). L’Ufficio sostiene che la curatela debba comunque pagare. La Corte richiama l’orientamento che considera il curatore mero detentore, privo del possesso necessario per il sorgere dell’obbligazione tributaria. Non può dunque essere soggetto passivo d’imposta. Il ricorso viene accolto, con compensazione delle spese per la non univocità della giurisprudenza


CGT Milano (n. 382/2025, 28.01.2025)

La curatrice contesta un avviso per oltre 100.000 euro. Eccepisce che, in mancanza di eredi e con devoluzione potenziale allo Stato, non vi sia alcun presupposto per l’imposizione. L’Agenzia richiama interpello 587/2021. La Corte aderisce all’orientamento giurisprudenziale che considera il curatore solo detentore e non possessore, e che l’imposta spetta esclusivamente agli eredi. Accoglie il ricorso, compensando le spese per la complessità della materia


CGT Milano (n. 515/2025, 05.02.2025)

La curatrice riceve un avviso con applicazione dell’aliquota massima (8%) e senza franchigia. Sostiene che in mancanza di eredi non vi sia soggetto passivo. L’Ufficio richiama l’art. 36 TUS. La Corte rileva che la norma si applica solo in presenza di un obbligato principale (eredi o chiamati). Poiché qui non vi erano eredi né chiamati, l’imposizione è illegittima. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 794/2025, 19.02.2025)

Il curatore impugna un avviso per €10.460. Lamenta che la devoluzione allo Stato non comporta alcun versamento. L’Ufficio richiama artt. 28 e 36 TUS, sostenendo responsabilità solidale. La Corte ribadisce che il curatore è solo amministratore temporaneo, privo di animus possessionis, e che l’imposizione in assenza di eredi o di trasferimento sarebbe illogica, specie se lo Stato è erede. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 863/2025, 21.02.2025)

La curatrice impugna un avviso da quasi €80.000, contestando motivazione e legittimità. La Corte richiama l’orientamento maggioritario secondo cui il curatore è solo ausiliario del giudice, mero detentore dei beni, e non può essere soggetto passivo di imposta. Anche le imposte ipo-catastali non sono dovute, mancando trascrizioni. Il ricorso viene accolto, con integrale compensazione delle spese


CGT Milano (n. 1517/2025, 03.04.2025)

Un curatore impugna l’avviso di liquidazione da € 11.107,75 emesso dall’Agenzia a seguito della dichiarazione di successione. La Corte ribadisce che il curatore non è né rappresentante né sostituto degli eredi, ma titolare di un ufficio di diritto privato con funzioni meramente amministrative. È un detentore vigilato dal giudice, non un possessore, e dunque non può essere soggetto al pagamento delle imposte. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 1539/2025, 07.04.2025)

La curatrice impugna un avviso per € 22.449,15 più sanzioni, eccependo difetto di soggettività passiva e assenza di possesso. La Corte, pur riconoscendo il contrasto giurisprudenziale, afferma che il curatore ha solo l’obbligo di presentare la dichiarazione (art. 28 TUS), ma non di pagare l’imposta, che grava solo su chi possiede i beni ereditari. Accoglie il ricorso e compensa le spese


CGT Milano (n. 1764/2025, 16.04.2025)

Un curatore contesta avvisi relativi a successione, ipo-catastali e bollo. L’Agenzia sostiene la responsabilità solidale del curatore ex artt. 28 e 36 TUS. Il giudice osserva che il curatore è solo detentore e non possessore, quindi manca il presupposto impositivo; inoltre l’avviso non ha chiarito i limiti della responsabilità, apparendo come se il curatore rispondesse illimitatamente con i propri beni. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 1910/2025, 29.04.2025)

La curatrice chiede l’annullamento di un avviso per € 26.510,33, rilevando che nella dichiarazione era indicato lo Stato come beneficiario (codice 36). La Corte conferma che i soggetti passivi sono solo gli eredi; il curatore è mero detentore, e senza eredi o chiamati manca il presupposto per l’imposta. Richiama giurisprudenza conforme e condanna l’Ufficio alle spese (€ 2.000). Ricorso accolto


CGT Milano (n. 2341/2025, 29.05.2025)

Un curatore impugna un avviso per maggiori imposte di successione e ipo-catastali. Eccepisce mancanza di motivazione, difetto di presupposti impositivi e rinuncia all’eredità da parte dei chiamati. L’Agenzia richiama interpello 587/2021 per sostenere l’obbligo solidale. La Corte ribadisce che il curatore non è erede né possessore, ma mero amministratore vigilato dal Tribunale; manca quindi trasferimento di beni e soggettività passiva. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 2453/2025, 05.06.2025)

Il curatore contesta avvisi per imposta di successione e catastale, sostenendo carenza del presupposto. La Corte aderisce all’orientamento prevalente: il curatore deve presentare la dichiarazione, ma non pagare le imposte, perché non è possessore ma semplice detentore e non beneficia del patrimonio. Il presupposto dell’imposta è il trasferimento di beni agli eredi o legatari, non alla curatela. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 2775/2025, 24.06.2025)

Con procedura semplificata ex art. 47-ter, la Corte decide sul ricorso contro un avviso di successione. Ribadisce che il curatore è mero detentore, non possessore, quindi manca il presupposto impositivo. Inoltre, senza eredi o chiamati, non vi è obbligato principale. L’asse era negativo e devoluto allo Stato, quindi non poteva pretendersi alcuna imposta. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Imperia (n. 1/2025, 09.01.2025)

Il curatore di un’eredità giacente (aperta nel 2011 e dichiarata solo nel 2023) riceve un avviso di liquidazione. L’Agenzia corregge la dichiarazione sostituendo il codice 36 (Stato) con il 35 (estraneo). La Corte ritiene illegittima la correzione: in assenza di testamento, l’eredità non può considerarsi destinata a estranei. Richiama giurisprudenza lombarda (CGT II grado n. 1626/2023) e stabilisce che il curatore non è soggetto al pagamento di imposte, essendo mero detentore. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Imperia (n. 85/2025, 23.05.2025)

Il curatore di un’eredità giacente (aperta nel 2020) impugna un avviso di liquidazione per successione e ipo-catastali. L’Ufficio sostiene che il curatore sia obbligato ex artt. 28 e 36 TUS. La Corte invece segue l’orientamento prevalente: il curatore deve solo presentare la dichiarazione, ma non è soggetto passivo d’imposta, che grava su eredi, coeredi o chiamati in possesso dei beni. In mancanza di eredi, l’imposizione è illegittima. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Modena (n. 64/2025, 17.02.2025)

Una curatrice impugna cartella di pagamento notificata come coobbligata per interessi di sospensione. Deduce incompetenza territoriale, nullità per difetto di notifica e assenza di legittimazione passiva. L’Agenzia difende la correttezza della cartella richiamando Cass. 27081/2024. La Corte accoglie il ricorso: la ricorrente non poteva essere considerata coobbligata in proprio, ma solo curatrice, senza responsabilità personale. Cartella annullata e spese (€ 1.000) a carico dell’Agenzia


CGT Reggio Emilia (n. 45/2025, 25.02.2025)

Un curatore impugna avviso di liquidazione da € 47.558,24. L’Agenzia sostiene la responsabilità solidale ex art. 36 TUS, vista l’attività positiva dell’asse. La Corte ribadisce che il curatore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione (art. 28 TUS) ma non è soggetto passivo, essendo mero detentore e non possessore. È un semplice amministratore sotto vigilanza del giudice. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Firenze (n. 131/2025, 14.02.2025)

Un curatore impugna un avviso di liquidazione imposta successione 2023. La Corte, richiamando normativa e giurisprudenza, ribadisce che il curatore deve solo presentare la dichiarazione, non pagare le imposte, non rientrando tra i soggetti obbligati ex art. 36 TUS. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Terni (n. 64/2025, 16.04.2025)

Curatore impugna avviso di liquidazione per € 2.577,20 (ipo-catastali). Deduce mancanza di presupposti impositivi, poiché non vi è trasferimento di beni. L’Agenzia sostiene che il curatore risponde nei limiti dei beni. La Corte aderisce a orientamento consolidato: il curatore è mero detentore, non rappresentante né sostituto, quindi non tenuto al pagamento. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Pesaro (n. 26/2025, 27.01.2025)

Tre fratelli impugnano avviso di accertamento per imposte di successione, ritenendo di aver perso il diritto di accettare l’eredità (art. 481 c.c.). L’Ufficio sostiene accettazione tacita per il possesso di un immobile da parte di una sorella. La Corte accerta che l’immobile era detenuto a titolo di comodato dal 2016, dunque senza possesso uti dominus. Conclude che nessuno dei ricorrenti è erede, accoglie il ricorso e compensa le spese


CGT Roma (n. 1871/2025, 11.02.2025)

Un curatore impugna preavviso di fermo per € 3.949,34. L’Agenzia sostiene inammissibilità e definitività degli atti precedenti. La Corte ritiene ammissibile il ricorso: la pretesa è nulla poiché rivolta al curatore in proprio e non alla curatela, soggetto unico debitore. Il curatore è mero detentore vigilato dal giudice, estraneo al rapporto tributario. Ricorso accolto, Agenzia condannata a € 800 spese


CGT Reggio Calabria (n. 120/2025, 07.01.2025)

Una contribuente impugna avviso IRPEF 2016 per redditi da locazioni (quota 7/36 di immobile ereditario). Deduce che i beni erano sottoposti a sequestro giudiziario dal 2014, gestiti da custode sequestratario. La Corte accerta che il possesso spettava al custode, non alla ricorrente, e che si applica per analogia la disciplina dell’eredità giacente. L’avviso viene annullato e l’Agenzia condannata a spese (€ 250). Ricorso accolto


CGT Piemonte (n. 415/2025, 06.06.2025)

L’Agenzia appella contro sentenza Torino che aveva annullato vari avvisi (successione, ipo-catastali, bollo). La CGT di II grado conferma che il curatore ha solo obblighi dichiarativi e può essere responsabile solidale solo nei limiti dell’attivo ereditario disponibile e liquidabile. Non può mai rispondere con beni propri. Rigetta l’appello 


CGT Lombardia (n. 1045/2025, 18.04.2025)

L’Agenzia appella contro annullamento di avvisi relativi a successione e imposte collegate. La Corte di II grado dichiara l’appello inammissibile per tardività (sentenza notificata il 15 marzo 2024, appello depositato il 1° ottobre 2024, oltre i termini). Conferma quindi la decisione di primo grado favorevole al curatore, con condanna dell’Agenzia a € 1.000 spese


CGT Lombardia, II grado (n. 1583/2025, 27.01.2025)

Un curatore impugna avvisi di liquidazione per imposte di successione, ipotecarie e catastali relative a un immobile pignorato e venduto all’asta, il cui ricavato è stato interamente distribuito ai creditori privilegiati. La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che il curatore non fosse né erede né rappresentante, ma solo detentore e amministratore, privo di liquidità da cui attingere. L’Agenzia appella insistendo sull’obbligo di pagamento ex artt. 28 e 36 TUS. La Corte di II grado conferma l’assenza di responsabilità personale del curatore, ribadendo che può operare solo entro i limiti del patrimonio ereditario, qui già integralmente assorbito. Respinge l’appello dell’Ufficio, dichiara la carenza di legittimazione passiva del curatore in proprio e condanna l’Agenzia a € 3.250 spese


CGT Lombardia, II grado (n. 1584/2025, 05.05.2025)

Il curatore di un’eredità giacente impugna avviso di liquidazione relativo a un immobile gravato da mutuo e oggetto di esecuzione, con dichiarazione negativa. In primo grado il ricorso è accolto: il curatore ha obbligo dichiarativo (art. 28 TUS), ma non soggettività passiva, poiché non vi sono beni liquidi da cui pagare imposte e l’erede finale è lo Stato. L’Agenzia appella, ma la Corte conferma che l’imposta di successione può gravare sul curatore solo nei limiti di un patrimonio ereditario positivo. Poiché l’asse era negativo, l’obbligo di versamento non poteva sorgere. Appello rigettato, spese irripetibili data la contumacia della curatela


CGT Lombardia, II grado (n. 1589/2025, 05.05.2025)

La curatela impugna un avviso di liquidazione per € 3.337,80 relativo a successione 2020. In primo grado ottiene l’annullamento. L’Agenzia appella sostenendo che il curatore sia responsabile d’imposta nei limiti dei beni ereditari. La Corte ribadisce che la responsabilità può sorgere solo se vi siano beni liquidi, mentre qui la dichiarazione era negativa (debiti superiori all’attivo). Il curatore, non essendo possessore ma solo gestore, non risponde ultra vires. L’appello viene rigettato e l’Ufficio condannato a € 1.500 di spese


CGT Lazio, II grado (n. 902/2025, 06.02.2025)

Il curatore impugna un avviso con cui l’Agenzia aveva modificato la dichiarazione di successione, sostituendo “Stato” con “estraneo” come beneficiario, imponendo così l’imposta. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello, la Corte rileva che tutti i chiamati avevano rinunciato e che l’eredità era devoluta allo Stato, per cui nessuna imposta di successione, ipotecaria o catastale è dovuta. Inoltre, la dichiarazione era stata presentata tempestivamente entro un anno dalla nomina. La Corte accoglie l’appello, annulla l’avviso e condanna l’Ufficio a € 2.400 di spese


CGT Campania, II grado (n. 2030/2025, 29.11.2024)

L’Agenzia appella contro la decisione che aveva annullato un avviso di accertamento per IRPEF 2017 (cedolare secca su locazioni), notificato a una erede che aveva formalmente rinunciato all’eredità. La Corte ribadisce che la rinuncia ex art. 521 c.c. fa perdere ab origine la qualità di erede, impedendo la trasmissione dei debiti tributari. Non rilevano eventuali condotte successive (es. riscossione canoni, presentazione dichiarazioni), perché prive del valore di accettazione tacita. L’appello viene rigettato e le spese compensate

CGT Verbania (n. 6/2025, 15.01.2025)

Un curatore di eredità giacente impugna tre avvisi di liquidazione (successione, ipo-catastali e bollo) emessi dall’Agenzia delle Entrate. La difesa sottolinea che il curatore è solo detentore dei beni, non possessore, e quindi non può essere obbligato al pagamento delle imposte. L’Agenzia sostiene invece che il curatore si surroga al chiamato e debba rispondere. La Corte aderisce all’orientamento che distingue detenzione e possesso: il curatore non dispone dei beni uti dominus, ma solo come custode sotto controllo giudiziario. Accoglie il ricorso e compensa le spese


CGT Bergamo (n. 171/2025, 10.04.2025)

Il curatore ricorre contro un avviso di liquidazione dell’imposta di successione. Lamenta che nessun chiamato sia entrato nel possesso dei beni e che egli stesso non sia possessore, ma semplice amministratore. L’Agenzia richiama interpello 587/2021, sostenendo l’obbligo in capo al curatore. La Corte accerta che al momento non vi era alcun soggetto nel possesso dei beni e che quindi mancava il presupposto per l’imposizione ex art. 36 TUS. Conclude che il curatore non è soggetto passivo e accoglie il ricorso, compensando le spese


CGT Bergamo (n. 349/2025, 30.06.2025)

Un curatore contesta avvisi di liquidazione per imposta di successione, ipotecaria e catastale, derivanti da un errore nella dichiarazione (rapporto di parentela). L’Agenzia invoca l’art. 36 TUS e interpello 587/2021, ritenendo il curatore responsabile solidale. Il giudice ribadisce che i soggetti passivi dell’imposta sono eredi e legatari (art. 5 TUS), mentre il curatore è mero detentore, soggetto al controllo del Tribunale, non titolare né rappresentante legale degli eredi. Non avendo possesso dei beni, non è obbligato al pagamento. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 195/2025, 20.01.2025)

La curatrice impugna un avviso di liquidazione per quasi 8.000 euro (imposte ipo-catastali e successione). Deduce mancanza di motivazione, assenza di presupposti oggettivi e soggettivi, e impossibilità di anticipare imposte con risorse personali. L’Agenzia ribadisce l’obbligo del curatore. La Corte riconosce che il curatore non è possessore dei beni e non può essere equiparato a un erede. Accoglie il ricorso e condanna l’Agenzia alle spese, affermando che il curatore non può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio


CGT Milano (n. 241/2025, 21.01.2025)

Il curatore impugna avvisi relativi a correzione della dichiarazione di successione (errata indicazione beneficiari). L’Ufficio sostiene che la curatela debba comunque pagare. La Corte richiama l’orientamento che considera il curatore mero detentore, privo del possesso necessario per il sorgere dell’obbligazione tributaria. Non può dunque essere soggetto passivo d’imposta. Il ricorso viene accolto, con compensazione delle spese per la non univocità della giurisprudenza


CGT Milano (n. 382/2025, 28.01.2025)

La curatrice contesta un avviso per oltre 100.000 euro. Eccepisce che, in mancanza di eredi e con devoluzione potenziale allo Stato, non vi sia alcun presupposto per l’imposizione. L’Agenzia richiama interpello 587/2021. La Corte aderisce all’orientamento giurisprudenziale che considera il curatore solo detentore e non possessore, e che l’imposta spetta esclusivamente agli eredi. Accoglie il ricorso, compensando le spese per la complessità della materia


CGT Milano (n. 515/2025, 05.02.2025)

La curatrice riceve un avviso con applicazione dell’aliquota massima (8%) e senza franchigia. Sostiene che in mancanza di eredi non vi sia soggetto passivo. L’Ufficio richiama l’art. 36 TUS. La Corte rileva che la norma si applica solo in presenza di un obbligato principale (eredi o chiamati). Poiché qui non vi erano eredi né chiamati, l’imposizione è illegittima. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 794/2025, 19.02.2025)

Il curatore impugna un avviso per €10.460. Lamenta che la devoluzione allo Stato non comporta alcun versamento. L’Ufficio richiama artt. 28 e 36 TUS, sostenendo responsabilità solidale. La Corte ribadisce che il curatore è solo amministratore temporaneo, privo di animus possessionis, e che l’imposizione in assenza di eredi o di trasferimento sarebbe illogica, specie se lo Stato è erede. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 863/2025, 21.02.2025)

La curatrice impugna un avviso da quasi €80.000, contestando motivazione e legittimità. La Corte richiama l’orientamento maggioritario secondo cui il curatore è solo ausiliario del giudice, mero detentore dei beni, e non può essere soggetto passivo di imposta. Anche le imposte ipo-catastali non sono dovute, mancando trascrizioni. Il ricorso viene accolto, con integrale compensazione delle spese


CGT Milano (n. 1517/2025, 03.04.2025)

Un curatore impugna l’avviso di liquidazione da € 11.107,75 emesso dall’Agenzia a seguito della dichiarazione di successione. La Corte ribadisce che il curatore non è né rappresentante né sostituto degli eredi, ma titolare di un ufficio di diritto privato con funzioni meramente amministrative. È un detentore vigilato dal giudice, non un possessore, e dunque non può essere soggetto al pagamento delle imposte. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 1539/2025, 07.04.2025)

La curatrice impugna un avviso per € 22.449,15 più sanzioni, eccependo difetto di soggettività passiva e assenza di possesso. La Corte, pur riconoscendo il contrasto giurisprudenziale, afferma che il curatore ha solo l’obbligo di presentare la dichiarazione (art. 28 TUS), ma non di pagare l’imposta, che grava solo su chi possiede i beni ereditari. Accoglie il ricorso e compensa le spese


CGT Milano (n. 1764/2025, 16.04.2025)

Un curatore contesta avvisi relativi a successione, ipo-catastali e bollo. L’Agenzia sostiene la responsabilità solidale del curatore ex artt. 28 e 36 TUS. Il giudice osserva che il curatore è solo detentore e non possessore, quindi manca il presupposto impositivo; inoltre l’avviso non ha chiarito i limiti della responsabilità, apparendo come se il curatore rispondesse illimitatamente con i propri beni. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 1910/2025, 29.04.2025)

La curatrice chiede l’annullamento di un avviso per € 26.510,33, rilevando che nella dichiarazione era indicato lo Stato come beneficiario (codice 36). La Corte conferma che i soggetti passivi sono solo gli eredi; il curatore è mero detentore, e senza eredi o chiamati manca il presupposto per l’imposta. Richiama giurisprudenza conforme e condanna l’Ufficio alle spese (€ 2.000). Ricorso accolto


CGT Milano (n. 2341/2025, 29.05.2025)

Un curatore impugna un avviso per maggiori imposte di successione e ipo-catastali. Eccepisce mancanza di motivazione, difetto di presupposti impositivi e rinuncia all’eredità da parte dei chiamati. L’Agenzia richiama interpello 587/2021 per sostenere l’obbligo solidale. La Corte ribadisce che il curatore non è erede né possessore, ma mero amministratore vigilato dal Tribunale; manca quindi trasferimento di beni e soggettività passiva. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 2453/2025, 05.06.2025)

Il curatore contesta avvisi per imposta di successione e catastale, sostenendo carenza del presupposto. La Corte aderisce all’orientamento prevalente: il curatore deve presentare la dichiarazione, ma non pagare le imposte, perché non è possessore ma semplice detentore e non beneficia del patrimonio. Il presupposto dell’imposta è il trasferimento di beni agli eredi o legatari, non alla curatela. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 2775/2025, 24.06.2025)

Con procedura semplificata ex art. 47-ter, la Corte decide sul ricorso contro un avviso di successione. Ribadisce che il curatore è mero detentore, non possessore, quindi manca il presupposto impositivo. Inoltre, senza eredi o chiamati, non vi è obbligato principale. L’asse era negativo e devoluto allo Stato, quindi non poteva pretendersi alcuna imposta. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Imperia (n. 1/2025, 09.01.2025)

Il curatore di un’eredità giacente (aperta nel 2011 e dichiarata solo nel 2023) riceve un avviso di liquidazione. L’Agenzia corregge la dichiarazione sostituendo il codice 36 (Stato) con il 35 (estraneo). La Corte ritiene illegittima la correzione: in assenza di testamento, l’eredità non può considerarsi destinata a estranei. Richiama giurisprudenza lombarda (CGT II grado n. 1626/2023) e stabilisce che il curatore non è soggetto al pagamento di imposte, essendo mero detentore. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Imperia (n. 85/2025, 23.05.2025)

Il curatore di un’eredità giacente (aperta nel 2020) impugna un avviso di liquidazione per successione e ipo-catastali. L’Ufficio sostiene che il curatore sia obbligato ex artt. 28 e 36 TUS. La Corte invece segue l’orientamento prevalente: il curatore deve solo presentare la dichiarazione, ma non è soggetto passivo d’imposta, che grava su eredi, coeredi o chiamati in possesso dei beni. In mancanza di eredi, l’imposizione è illegittima. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Modena (n. 64/2025, 17.02.2025)

Una curatrice impugna cartella di pagamento notificata come coobbligata per interessi di sospensione. Deduce incompetenza territoriale, nullità per difetto di notifica e assenza di legittimazione passiva. L’Agenzia difende la correttezza della cartella richiamando Cass. 27081/2024. La Corte accoglie il ricorso: la ricorrente non poteva essere considerata coobbligata in proprio, ma solo curatrice, senza responsabilità personale. Cartella annullata e spese (€ 1.000) a carico dell’Agenzia


CGT Reggio Emilia (n. 45/2025, 25.02.2025)

Un curatore impugna avviso di liquidazione da € 47.558,24. L’Agenzia sostiene la responsabilità solidale ex art. 36 TUS, vista l’attività positiva dell’asse. La Corte ribadisce che il curatore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione (art. 28 TUS) ma non è soggetto passivo, essendo mero detentore e non possessore. È un semplice amministratore sotto vigilanza del giudice. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Firenze (n. 131/2025, 14.02.2025)

Un curatore impugna un avviso di liquidazione imposta successione 2023. La Corte, richiamando normativa e giurisprudenza, ribadisce che il curatore deve solo presentare la dichiarazione, non pagare le imposte, non rientrando tra i soggetti obbligati ex art. 36 TUS. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Terni (n. 64/2025, 16.04.2025)

Curatore impugna avviso di liquidazione per € 2.577,20 (ipo-catastali). Deduce mancanza di presupposti impositivi, poiché non vi è trasferimento di beni. L’Agenzia sostiene che il curatore risponde nei limiti dei beni. La Corte aderisce a orientamento consolidato: il curatore è mero detentore, non rappresentante né sostituto, quindi non tenuto al pagamento. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Pesaro (n. 26/2025, 27.01.2025)

Tre fratelli impugnano avviso di accertamento per imposte di successione, ritenendo di aver perso il diritto di accettare l’eredità (art. 481 c.c.). L’Ufficio sostiene accettazione tacita per il possesso di un immobile da parte di una sorella. La Corte accerta che l’immobile era detenuto a titolo di comodato dal 2016, dunque senza possesso uti dominus. Conclude che nessuno dei ricorrenti è erede, accoglie il ricorso e compensa le spese


CGT Roma (n. 1871/2025, 11.02.2025)

Un curatore impugna preavviso di fermo per € 3.949,34. L’Agenzia sostiene inammissibilità e definitività degli atti precedenti. La Corte ritiene ammissibile il ricorso: la pretesa è nulla poiché rivolta al curatore in proprio e non alla curatela, soggetto unico debitore. Il curatore è mero detentore vigilato dal giudice, estraneo al rapporto tributario. Ricorso accolto, Agenzia condannata a € 800 spese


CGT Reggio Calabria (n. 120/2025, 07.01.2025)

Una contribuente impugna avviso IRPEF 2016 per redditi da locazioni (quota 7/36 di immobile ereditario). Deduce che i beni erano sottoposti a sequestro giudiziario dal 2014, gestiti da custode sequestratario. La Corte accerta che il possesso spettava al custode, non alla ricorrente, e che si applica per analogia la disciplina dell’eredità giacente. L’avviso viene annullato e l’Agenzia condannata a spese (€ 250). Ricorso accolto


CGT Piemonte (n. 415/2025, 06.06.2025)

L’Agenzia appella contro sentenza Torino che aveva annullato vari avvisi (successione, ipo-catastali, bollo). La CGT di II grado conferma che il curatore ha solo obblighi dichiarativi e può essere responsabile solidale solo nei limiti dell’attivo ereditario disponibile e liquidabile. Non può mai rispondere con beni propri. Rigetta l’appello 


CGT Lombardia (n. 1045/2025, 18.04.2025)

L’Agenzia appella contro annullamento di avvisi relativi a successione e imposte collegate. La Corte di II grado dichiara l’appello inammissibile per tardività (sentenza notificata il 15 marzo 2024, appello depositato il 1° ottobre 2024, oltre i termini). Conferma quindi la decisione di primo grado favorevole al curatore, con condanna dell’Agenzia a € 1.000 spese


CGT Lombardia, II grado (n. 1583/2025, 27.01.2025)

Un curatore impugna avvisi di liquidazione per imposte di successione, ipotecarie e catastali relative a un immobile pignorato e venduto all’asta, il cui ricavato è stato interamente distribuito ai creditori privilegiati. La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che il curatore non fosse né erede né rappresentante, ma solo detentore e amministratore, privo di liquidità da cui attingere. L’Agenzia appella insistendo sull’obbligo di pagamento ex artt. 28 e 36 TUS. La Corte di II grado conferma l’assenza di responsabilità personale del curatore, ribadendo che può operare solo entro i limiti del patrimonio ereditario, qui già integralmente assorbito. Respinge l’appello dell’Ufficio, dichiara la carenza di legittimazione passiva del curatore in proprio e condanna l’Agenzia a € 3.250 spese


CGT Lombardia, II grado (n. 1584/2025, 05.05.2025)

Il curatore di un’eredità giacente impugna avviso di liquidazione relativo a un immobile gravato da mutuo e oggetto di esecuzione, con dichiarazione negativa. In primo grado il ricorso è accolto: il curatore ha obbligo dichiarativo (art. 28 TUS), ma non soggettività passiva, poiché non vi sono beni liquidi da cui pagare imposte e l’erede finale è lo Stato. L’Agenzia appella, ma la Corte conferma che l’imposta di successione può gravare sul curatore solo nei limiti di un patrimonio ereditario positivo. Poiché l’asse era negativo, l’obbligo di versamento non poteva sorgere. Appello rigettato, spese irripetibili data la contumacia della curatela


CGT Lombardia, II grado (n. 1589/2025, 05.05.2025)

La curatela impugna un avviso di liquidazione per € 3.337,80 relativo a successione 2020. In primo grado ottiene l’annullamento. L’Agenzia appella sostenendo che il curatore sia responsabile d’imposta nei limiti dei beni ereditari. La Corte ribadisce che la responsabilità può sorgere solo se vi siano beni liquidi, mentre qui la dichiarazione era negativa (debiti superiori all’attivo). Il curatore, non essendo possessore ma solo gestore, non risponde ultra vires. L’appello viene rigettato e l’Ufficio condannato a € 1.500 di spese


CGT Lazio, II grado (n. 902/2025, 06.02.2025)

Il curatore impugna un avviso con cui l’Agenzia aveva modificato la dichiarazione di successione, sostituendo “Stato” con “estraneo” come beneficiario, imponendo così l’imposta. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello, la Corte rileva che tutti i chiamati avevano rinunciato e che l’eredità era devoluta allo Stato, per cui nessuna imposta di successione, ipotecaria o catastale è dovuta. Inoltre, la dichiarazione era stata presentata tempestivamente entro un anno dalla nomina. La Corte accoglie l’appello, annulla l’avviso e condanna l’Ufficio a € 2.400 di spese


CGT Campania, II grado (n. 2030/2025, 29.11.2024)

L’Agenzia appella contro la decisione che aveva annullato un avviso di accertamento per IRPEF 2017 (cedolare secca su locazioni), notificato a una erede che aveva formalmente rinunciato all’eredità. La Corte ribadisce che la rinuncia ex art. 521 c.c. fa perdere ab origine la qualità di erede, impedendo la trasmissione dei debiti tributari. Non rilevano eventuali condotte successive (es. riscossione canoni, presentazione dichiarazioni), perché prive del valore di accettazione tacita. L’appello viene rigettato e le spese compensate

CGT Verbania (n. 6/2025, 15.01.2025)

Un curatore di eredità giacente impugna tre avvisi di liquidazione (successione, ipo-catastali e bollo) emessi dall’Agenzia delle Entrate. La difesa sottolinea che il curatore è solo detentore dei beni, non possessore, e quindi non può essere obbligato al pagamento delle imposte. L’Agenzia sostiene invece che il curatore si surroga al chiamato e debba rispondere. La Corte aderisce all’orientamento che distingue detenzione e possesso: il curatore non dispone dei beni uti dominus, ma solo come custode sotto controllo giudiziario. Accoglie il ricorso e compensa le spese


CGT Bergamo (n. 171/2025, 10.04.2025)

Il curatore ricorre contro un avviso di liquidazione dell’imposta di successione. Lamenta che nessun chiamato sia entrato nel possesso dei beni e che egli stesso non sia possessore, ma semplice amministratore. L’Agenzia richiama interpello 587/2021, sostenendo l’obbligo in capo al curatore. La Corte accerta che al momento non vi era alcun soggetto nel possesso dei beni e che quindi mancava il presupposto per l’imposizione ex art. 36 TUS. Conclude che il curatore non è soggetto passivo e accoglie il ricorso, compensando le spese


CGT Bergamo (n. 349/2025, 30.06.2025)

Un curatore contesta avvisi di liquidazione per imposta di successione, ipotecaria e catastale, derivanti da un errore nella dichiarazione (rapporto di parentela). L’Agenzia invoca l’art. 36 TUS e interpello 587/2021, ritenendo il curatore responsabile solidale. Il giudice ribadisce che i soggetti passivi dell’imposta sono eredi e legatari (art. 5 TUS), mentre il curatore è mero detentore, soggetto al controllo del Tribunale, non titolare né rappresentante legale degli eredi. Non avendo possesso dei beni, non è obbligato al pagamento. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 195/2025, 20.01.2025)

La curatrice impugna un avviso di liquidazione per quasi 8.000 euro (imposte ipo-catastali e successione). Deduce mancanza di motivazione, assenza di presupposti oggettivi e soggettivi, e impossibilità di anticipare imposte con risorse personali. L’Agenzia ribadisce l’obbligo del curatore. La Corte riconosce che il curatore non è possessore dei beni e non può essere equiparato a un erede. Accoglie il ricorso e condanna l’Agenzia alle spese, affermando che il curatore non può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio


CGT Milano (n. 241/2025, 21.01.2025)

Il curatore impugna avvisi relativi a correzione della dichiarazione di successione (errata indicazione beneficiari). L’Ufficio sostiene che la curatela debba comunque pagare. La Corte richiama l’orientamento che considera il curatore mero detentore, privo del possesso necessario per il sorgere dell’obbligazione tributaria. Non può dunque essere soggetto passivo d’imposta. Il ricorso viene accolto, con compensazione delle spese per la non univocità della giurisprudenza


CGT Milano (n. 382/2025, 28.01.2025)

La curatrice contesta un avviso per oltre 100.000 euro. Eccepisce che, in mancanza di eredi e con devoluzione potenziale allo Stato, non vi sia alcun presupposto per l’imposizione. L’Agenzia richiama interpello 587/2021. La Corte aderisce all’orientamento giurisprudenziale che considera il curatore solo detentore e non possessore, e che l’imposta spetta esclusivamente agli eredi. Accoglie il ricorso, compensando le spese per la complessità della materia


CGT Milano (n. 515/2025, 05.02.2025)

La curatrice riceve un avviso con applicazione dell’aliquota massima (8%) e senza franchigia. Sostiene che in mancanza di eredi non vi sia soggetto passivo. L’Ufficio richiama l’art. 36 TUS. La Corte rileva che la norma si applica solo in presenza di un obbligato principale (eredi o chiamati). Poiché qui non vi erano eredi né chiamati, l’imposizione è illegittima. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 794/2025, 19.02.2025)

Il curatore impugna un avviso per €10.460. Lamenta che la devoluzione allo Stato non comporta alcun versamento. L’Ufficio richiama artt. 28 e 36 TUS, sostenendo responsabilità solidale. La Corte ribadisce che il curatore è solo amministratore temporaneo, privo di animus possessionis, e che l’imposizione in assenza di eredi o di trasferimento sarebbe illogica, specie se lo Stato è erede. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 863/2025, 21.02.2025)

La curatrice impugna un avviso da quasi €80.000, contestando motivazione e legittimità. La Corte richiama l’orientamento maggioritario secondo cui il curatore è solo ausiliario del giudice, mero detentore dei beni, e non può essere soggetto passivo di imposta. Anche le imposte ipo-catastali non sono dovute, mancando trascrizioni. Il ricorso viene accolto, con integrale compensazione delle spese


CGT Milano (n. 1517/2025, 03.04.2025)

Un curatore impugna l’avviso di liquidazione da € 11.107,75 emesso dall’Agenzia a seguito della dichiarazione di successione. La Corte ribadisce che il curatore non è né rappresentante né sostituto degli eredi, ma titolare di un ufficio di diritto privato con funzioni meramente amministrative. È un detentore vigilato dal giudice, non un possessore, e dunque non può essere soggetto al pagamento delle imposte. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 1539/2025, 07.04.2025)

La curatrice impugna un avviso per € 22.449,15 più sanzioni, eccependo difetto di soggettività passiva e assenza di possesso. La Corte, pur riconoscendo il contrasto giurisprudenziale, afferma che il curatore ha solo l’obbligo di presentare la dichiarazione (art. 28 TUS), ma non di pagare l’imposta, che grava solo su chi possiede i beni ereditari. Accoglie il ricorso e compensa le spese


CGT Milano (n. 1764/2025, 16.04.2025)

Un curatore contesta avvisi relativi a successione, ipo-catastali e bollo. L’Agenzia sostiene la responsabilità solidale del curatore ex artt. 28 e 36 TUS. Il giudice osserva che il curatore è solo detentore e non possessore, quindi manca il presupposto impositivo; inoltre l’avviso non ha chiarito i limiti della responsabilità, apparendo come se il curatore rispondesse illimitatamente con i propri beni. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 1910/2025, 29.04.2025)

La curatrice chiede l’annullamento di un avviso per € 26.510,33, rilevando che nella dichiarazione era indicato lo Stato come beneficiario (codice 36). La Corte conferma che i soggetti passivi sono solo gli eredi; il curatore è mero detentore, e senza eredi o chiamati manca il presupposto per l’imposta. Richiama giurisprudenza conforme e condanna l’Ufficio alle spese (€ 2.000). Ricorso accolto


CGT Milano (n. 2341/2025, 29.05.2025)

Un curatore impugna un avviso per maggiori imposte di successione e ipo-catastali. Eccepisce mancanza di motivazione, difetto di presupposti impositivi e rinuncia all’eredità da parte dei chiamati. L’Agenzia richiama interpello 587/2021 per sostenere l’obbligo solidale. La Corte ribadisce che il curatore non è erede né possessore, ma mero amministratore vigilato dal Tribunale; manca quindi trasferimento di beni e soggettività passiva. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 2453/2025, 05.06.2025)

Il curatore contesta avvisi per imposta di successione e catastale, sostenendo carenza del presupposto. La Corte aderisce all’orientamento prevalente: il curatore deve presentare la dichiarazione, ma non pagare le imposte, perché non è possessore ma semplice detentore e non beneficia del patrimonio. Il presupposto dell’imposta è il trasferimento di beni agli eredi o legatari, non alla curatela. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Milano (n. 2775/2025, 24.06.2025)

Con procedura semplificata ex art. 47-ter, la Corte decide sul ricorso contro un avviso di successione. Ribadisce che il curatore è mero detentore, non possessore, quindi manca il presupposto impositivo. Inoltre, senza eredi o chiamati, non vi è obbligato principale. L’asse era negativo e devoluto allo Stato, quindi non poteva pretendersi alcuna imposta. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Imperia (n. 1/2025, 09.01.2025)

Il curatore di un’eredità giacente (aperta nel 2011 e dichiarata solo nel 2023) riceve un avviso di liquidazione. L’Agenzia corregge la dichiarazione sostituendo il codice 36 (Stato) con il 35 (estraneo). La Corte ritiene illegittima la correzione: in assenza di testamento, l’eredità non può considerarsi destinata a estranei. Richiama giurisprudenza lombarda (CGT II grado n. 1626/2023) e stabilisce che il curatore non è soggetto al pagamento di imposte, essendo mero detentore. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Imperia (n. 85/2025, 23.05.2025)

Il curatore di un’eredità giacente (aperta nel 2020) impugna un avviso di liquidazione per successione e ipo-catastali. L’Ufficio sostiene che il curatore sia obbligato ex artt. 28 e 36 TUS. La Corte invece segue l’orientamento prevalente: il curatore deve solo presentare la dichiarazione, ma non è soggetto passivo d’imposta, che grava su eredi, coeredi o chiamati in possesso dei beni. In mancanza di eredi, l’imposizione è illegittima. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Modena (n. 64/2025, 17.02.2025)

Una curatrice impugna cartella di pagamento notificata come coobbligata per interessi di sospensione. Deduce incompetenza territoriale, nullità per difetto di notifica e assenza di legittimazione passiva. L’Agenzia difende la correttezza della cartella richiamando Cass. 27081/2024. La Corte accoglie il ricorso: la ricorrente non poteva essere considerata coobbligata in proprio, ma solo curatrice, senza responsabilità personale. Cartella annullata e spese (€ 1.000) a carico dell’Agenzia


CGT Reggio Emilia (n. 45/2025, 25.02.2025)

Un curatore impugna avviso di liquidazione da € 47.558,24. L’Agenzia sostiene la responsabilità solidale ex art. 36 TUS, vista l’attività positiva dell’asse. La Corte ribadisce che il curatore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione (art. 28 TUS) ma non è soggetto passivo, essendo mero detentore e non possessore. È un semplice amministratore sotto vigilanza del giudice. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Firenze (n. 131/2025, 14.02.2025)

Un curatore impugna un avviso di liquidazione imposta successione 2023. La Corte, richiamando normativa e giurisprudenza, ribadisce che il curatore deve solo presentare la dichiarazione, non pagare le imposte, non rientrando tra i soggetti obbligati ex art. 36 TUS. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Terni (n. 64/2025, 16.04.2025)

Curatore impugna avviso di liquidazione per € 2.577,20 (ipo-catastali). Deduce mancanza di presupposti impositivi, poiché non vi è trasferimento di beni. L’Agenzia sostiene che il curatore risponde nei limiti dei beni. La Corte aderisce a orientamento consolidato: il curatore è mero detentore, non rappresentante né sostituto, quindi non tenuto al pagamento. Ricorso accolto, spese compensate


CGT Pesaro (n. 26/2025, 27.01.2025)

Tre fratelli impugnano avviso di accertamento per imposte di successione, ritenendo di aver perso il diritto di accettare l’eredità (art. 481 c.c.). L’Ufficio sostiene accettazione tacita per il possesso di un immobile da parte di una sorella. La Corte accerta che l’immobile era detenuto a titolo di comodato dal 2016, dunque senza possesso uti dominus. Conclude che nessuno dei ricorrenti è erede, accoglie il ricorso e compensa le spese


CGT Roma (n. 1871/2025, 11.02.2025)

Un curatore impugna preavviso di fermo per € 3.949,34. L’Agenzia sostiene inammissibilità e definitività degli atti precedenti. La Corte ritiene ammissibile il ricorso: la pretesa è nulla poiché rivolta al curatore in proprio e non alla curatela, soggetto unico debitore. Il curatore è mero detentore vigilato dal giudice, estraneo al rapporto tributario. Ricorso accolto, Agenzia condannata a € 800 spese


CGT Reggio Calabria (n. 120/2025, 07.01.2025)

Una contribuente impugna avviso IRPEF 2016 per redditi da locazioni (quota 7/36 di immobile ereditario). Deduce che i beni erano sottoposti a sequestro giudiziario dal 2014, gestiti da custode sequestratario. La Corte accerta che il possesso spettava al custode, non alla ricorrente, e che si applica per analogia la disciplina dell’eredità giacente. L’avviso viene annullato e l’Agenzia condannata a spese (€ 250). Ricorso accolto


CGT Piemonte (n. 415/2025, 06.06.2025)

L’Agenzia appella contro sentenza Torino che aveva annullato vari avvisi (successione, ipo-catastali, bollo). La CGT di II grado conferma che il curatore ha solo obblighi dichiarativi e può essere responsabile solidale solo nei limiti dell’attivo ereditario disponibile e liquidabile. Non può mai rispondere con beni propri. Rigetta l’appello 


CGT Lombardia (n. 1045/2025, 18.04.2025)

L’Agenzia appella contro annullamento di avvisi relativi a successione e imposte collegate. La Corte di II grado dichiara l’appello inammissibile per tardività (sentenza notificata il 15 marzo 2024, appello depositato il 1° ottobre 2024, oltre i termini). Conferma quindi la decisione di primo grado favorevole al curatore, con condanna dell’Agenzia a € 1.000 spese


CGT Lombardia, II grado (n. 1583/2025, 27.01.2025)

Un curatore impugna avvisi di liquidazione per imposte di successione, ipotecarie e catastali relative a un immobile pignorato e venduto all’asta, il cui ricavato è stato interamente distribuito ai creditori privilegiati. La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che il curatore non fosse né erede né rappresentante, ma solo detentore e amministratore, privo di liquidità da cui attingere. L’Agenzia appella insistendo sull’obbligo di pagamento ex artt. 28 e 36 TUS. La Corte di II grado conferma l’assenza di responsabilità personale del curatore, ribadendo che può operare solo entro i limiti del patrimonio ereditario, qui già integralmente assorbito. Respinge l’appello dell’Ufficio, dichiara la carenza di legittimazione passiva del curatore in proprio e condanna l’Agenzia a € 3.250 spese


CGT Lombardia, II grado (n. 1584/2025, 05.05.2025)

Il curatore di un’eredità giacente impugna avviso di liquidazione relativo a un immobile gravato da mutuo e oggetto di esecuzione, con dichiarazione negativa. In primo grado il ricorso è accolto: il curatore ha obbligo dichiarativo (art. 28 TUS), ma non soggettività passiva, poiché non vi sono beni liquidi da cui pagare imposte e l’erede finale è lo Stato. L’Agenzia appella, ma la Corte conferma che l’imposta di successione può gravare sul curatore solo nei limiti di un patrimonio ereditario positivo. Poiché l’asse era negativo, l’obbligo di versamento non poteva sorgere. Appello rigettato, spese irripetibili data la contumacia della curatela


CGT Lombardia, II grado (n. 1589/2025, 05.05.2025)

La curatela impugna un avviso di liquidazione per € 3.337,80 relativo a successione 2020. In primo grado ottiene l’annullamento. L’Agenzia appella sostenendo che il curatore sia responsabile d’imposta nei limiti dei beni ereditari. La Corte ribadisce che la responsabilità può sorgere solo se vi siano beni liquidi, mentre qui la dichiarazione era negativa (debiti superiori all’attivo). Il curatore, non essendo possessore ma solo gestore, non risponde ultra vires. L’appello viene rigettato e l’Ufficio condannato a € 1.500 di spese


CGT Lazio, II grado (n. 902/2025, 06.02.2025)

Il curatore impugna un avviso con cui l’Agenzia aveva modificato la dichiarazione di successione, sostituendo “Stato” con “estraneo” come beneficiario, imponendo così l’imposta. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello, la Corte rileva che tutti i chiamati avevano rinunciato e che l’eredità era devoluta allo Stato, per cui nessuna imposta di successione, ipotecaria o catastale è dovuta. Inoltre, la dichiarazione era stata presentata tempestivamente entro un anno dalla nomina. La Corte accoglie l’appello, annulla l’avviso e condanna l’Ufficio a € 2.400 di spese


CGT Campania, II grado (n. 2030/2025, 29.11.2024)

L’Agenzia appella contro la decisione che aveva annullato un avviso di accertamento per IRPEF 2017 (cedolare secca su locazioni), notificato a una erede che aveva formalmente rinunciato all’eredità. La Corte ribadisce che la rinuncia ex art. 521 c.c. fa perdere ab origine la qualità di erede, impedendo la trasmissione dei debiti tributari. Non rilevano eventuali condotte successive (es. riscossione canoni, presentazione dichiarazioni), perché prive del valore di accettazione tacita. L’appello viene rigettato e le spese compensate

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