Normativa

Codice civile

Art. 484 Accettazione col beneficio d’inventario

L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.

Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

 

Art. 485 Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

 

Art. 486 Poteri

Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.

Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio.

 

Art. 487 Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 485; in mancanza, e considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

 

Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice.

L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

 

Art. 489 Incapaci

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

 

Art. 490 Effetti del beneficio d’inventario

L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Conseguentemente:

l) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.

 

Art. 491 Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

 

Art. 492 Garanzia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili (compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

 

Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione scritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

 

Art. 494 Omissioni o infedeltà nell’inventario

Dal beneficio d’inventario decade (l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti.

 

Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’art. 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

 

Art. 496 Rendimento del conto

L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede.

 

Art. 497 Mora nel rendimento del conto

L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

 

Art. 498 Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione

Qualora entro il termine indicato nell’art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari.

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L’invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

 

Art. 499 Procedura di liquidazione

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.

L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

 

Art. 500 Termine per la liquidazione

L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

 

Art. 501 Reclami

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami i trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

 

Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede.

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

 

Art. 503 Liquidazione promossa dall’erede

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.

 

Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi

Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

 

Art. 505 Decadenza dal beneficio

L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500, decade dal beneficio d’inventario.

Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’art. 503 dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell’art. 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

In ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

 

Art. 506 Procedure individuali

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’art. 499.

I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dal terzo comma dell’art. 498 e sospeso il decorso degl’interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

 

Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’art. 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

 

Art. 508 Nomina del curatore

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all’erede, salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell’art. 502.

 

Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

 

 

Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

 

Art. 511 Spese

Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità.

 

Art. 528 Nomina del curatore

Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non e nel possesso di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

 

Art. 529 Obblighi del curatore

Il curatore e tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

 

Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore.

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli artt. 498 e seguenti.

 

Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

 

Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata.

 

Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione

“Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione n. 1: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili ; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta; 2-bis) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata; 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente 12) i contratti di anticresi; 12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti”.

 

Art 2648 Accettazione di eredità e acquisto del legato

“Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità [476], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento”.

 

Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte

“Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l’atto indicato dall’articolo 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base ad esso. Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell’erede o legatario e del defunto; 2) la data di morte; 3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questo spettante; 4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito; 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall’articolo 2826; 6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell’articolo 692”.

 

Art. 2889 c.c. - Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell’articolo che segue.

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Codice di procedura civile

Art. 747 Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

1. L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

2. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

3. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.

4. Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

 

Art. 737 Forma della domanda e del provvedimento

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

Art. 775 Processo verbale d’inventario

Il processo verbale d’inventario contiene:

1. la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2. la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;

3. l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4. l’indicazione delle altre attività e passività;

5. la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

 

Art. 781 Notifica del decreto di nomina

Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente(1) è notificato alla persona nominata a cura delcancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

 

Art. 782 c.p.c. Vigilanza del Giudice

L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.

 

Art. 783 Vendita di beni ereditari

La vendita dei beni mobili deve essere promossa dalcuratorenei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario(1), salvo che il giudice(2), con decreto motivato non disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

 

Art. 792 Deposito del prezzo

L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto(1). Il presidente provvede con decreto.

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione [c.c. 2664], un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti (2)(3).

 

Art. 793 Convocazione dei creditori

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [c.c. 2890], e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente.

 

Codice privacy - D.Lgs. 196/2003

Art. 2 terdecies Diritti riguardanti le persone decedute

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

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Regolamento UE 679/2016 – GDPR

Art. 15

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

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Testo unico sulle successioni (TUS)

Art. 36

1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.

2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.

3. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l’art. 58 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L’ufficio del registro può chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità a norma dell’articolo 481 del Codice Civile o la nomina di un curatore dell’eredità giacente a norma dell’art. 528 dello stesso codice.

5. I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

 

Art. 48

1. Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all’ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l’elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.

2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.

3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all’ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei crediti di cui all’art. 12, lettere d) ed e).

4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.

5. Le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all’ufficio del registro competente.

6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.

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Dichiarazione dei redditi

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, così come modificato dal D.Lgs. 247/2005, abrogando gli artt. 5 e 6 e da 8 a 19 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42,

Art. 5 ter - Adempimenti dei curatori e amministratori di eredita

1. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;

b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.

2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:

a) adempiere per i periodi d’imposta indicati nell’alinea del comma 1, se nell’asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d’imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d’imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d’imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1;

c) comunicare mediante raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, l’assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l’indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.

3. L’erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è cessata la curatela o l’amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l’ufficio dell’Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell’amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredità. Nella stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all’articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell’articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico.

4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell’articolo 187 del citato testo unico.

5. Nei confronti del curatore o dell’amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.

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D.M. 55 del 10 marzo 2014

Art. 26

Prestazioni con compenso a percentuale

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.

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Decreto interministeriale del 22/06/2022 n. 128 - Min. Economia e Finanze

Art. 3 Beni derivanti da eredita' giacente

In vigore dal 13/09/2022

1. Nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, la cancelleria del tribunale che ha disposto la nomina del curatore, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, comunica all'Agenzia del demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto. Con le medesime modalità la cancelleria del tribunale comunica, altresì, entro dieci giorni dalla loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonché' la cessazione della curatela per accettazione dell’eredità.

2. Il curatore dell’eredità giacente, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, trasmette, entro sei mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati di cui al comma 4.

3. Nel caso di devoluzione dell’eredità allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, il curatore trasmette all'Agenzia del demanio, con le modalità indicate nel comma 2, l'elenco dei beni ereditari.

4. L'elenco dei beni ereditari contiene tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare:

a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale;

b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale;

c) il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;

d) i dati identificativi dei chiamati all’eredità e i relativi codici fiscali;

e) i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attività ricompresa nella eredità giacente;

f) gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri;

g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attività.

5. L'elenco dei beni ereditari è validamente presentato quando il curatore lo sottoscrive o e' identificato o lo trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono validamente presentate quando il curatore le sottoscrive o è identificato o le trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Nelle dichiarazioni di cui al comma 6 il curatore attesta, altresì, di aver provveduto ad effettuare la ricerca prevista dall'articolo 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Codice civile

Art. 484 Accettazione col beneficio d’inventario

L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.

Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

 

Art. 485 Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

 

Art. 486 Poteri

Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.

Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio.

 

Art. 487 Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 485; in mancanza, e considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

 

Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice.

L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

 

Art. 489 Incapaci

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

 

Art. 490 Effetti del beneficio d’inventario

L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Conseguentemente:

l) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.

 

Art. 491 Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

 

Art. 492 Garanzia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili (compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

 

Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione scritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

 

Art. 494 Omissioni o infedeltà nell’inventario

Dal beneficio d’inventario decade (l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti.

 

Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’art. 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

 

Art. 496 Rendimento del conto

L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede.

 

Art. 497 Mora nel rendimento del conto

L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

 

Art. 498 Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione

Qualora entro il termine indicato nell’art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari.

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L’invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

 

Art. 499 Procedura di liquidazione

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.

L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

 

Art. 500 Termine per la liquidazione

L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

 

Art. 501 Reclami

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami i trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

 

Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede.

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

 

Art. 503 Liquidazione promossa dall’erede

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.

 

Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi

Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

 

Art. 505 Decadenza dal beneficio

L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500, decade dal beneficio d’inventario.

Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’art. 503 dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell’art. 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

In ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

 

Art. 506 Procedure individuali

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’art. 499.

I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dal terzo comma dell’art. 498 e sospeso il decorso degl’interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

 

Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’art. 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

 

Art. 508 Nomina del curatore

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all’erede, salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell’art. 502.

 

Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

 

 

Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

 

Art. 511 Spese

Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità.

 

Art. 528 Nomina del curatore

Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non e nel possesso di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

 

Art. 529 Obblighi del curatore

Il curatore e tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

 

Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore.

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli artt. 498 e seguenti.

 

Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

 

Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata.

 

Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione

“Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione n. 1: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili ; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta; 2-bis) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata; 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente 12) i contratti di anticresi; 12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti”.

 

Art 2648 Accettazione di eredità e acquisto del legato

“Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità [476], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento”.

 

Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte

“Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l’atto indicato dall’articolo 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base ad esso. Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell’erede o legatario e del defunto; 2) la data di morte; 3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questo spettante; 4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito; 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall’articolo 2826; 6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell’articolo 692”.

 

Art. 2889 c.c. - Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell’articolo che segue.

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Codice di procedura civile

Art. 747 Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

1. L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

2. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

3. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.

4. Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

 

Art. 737 Forma della domanda e del provvedimento

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

Art. 775 Processo verbale d’inventario

Il processo verbale d’inventario contiene:

1. la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2. la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;

3. l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4. l’indicazione delle altre attività e passività;

5. la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

 

Art. 781 Notifica del decreto di nomina

Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente(1) è notificato alla persona nominata a cura delcancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

 

Art. 782 c.p.c. Vigilanza del Giudice

L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.

 

Art. 783 Vendita di beni ereditari

La vendita dei beni mobili deve essere promossa dalcuratorenei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario(1), salvo che il giudice(2), con decreto motivato non disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

 

Art. 792 Deposito del prezzo

L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto(1). Il presidente provvede con decreto.

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione [c.c. 2664], un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti (2)(3).

 

Art. 793 Convocazione dei creditori

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [c.c. 2890], e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente.

 

Codice privacy - D.Lgs. 196/2003

Art. 2 terdecies Diritti riguardanti le persone decedute

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

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Regolamento UE 679/2016 – GDPR

Art. 15

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

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Testo unico sulle successioni (TUS)

Art. 36

1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.

2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.

3. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l’art. 58 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L’ufficio del registro può chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità a norma dell’articolo 481 del Codice Civile o la nomina di un curatore dell’eredità giacente a norma dell’art. 528 dello stesso codice.

5. I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

 

Art. 48

1. Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all’ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l’elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.

2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.

3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all’ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei crediti di cui all’art. 12, lettere d) ed e).

4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.

5. Le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all’ufficio del registro competente.

6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.

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Dichiarazione dei redditi

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, così come modificato dal D.Lgs. 247/2005, abrogando gli artt. 5 e 6 e da 8 a 19 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42,

Art. 5 ter - Adempimenti dei curatori e amministratori di eredita

1. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;

b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.

2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:

a) adempiere per i periodi d’imposta indicati nell’alinea del comma 1, se nell’asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d’imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d’imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d’imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1;

c) comunicare mediante raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, l’assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l’indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.

3. L’erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è cessata la curatela o l’amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l’ufficio dell’Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell’amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredità. Nella stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all’articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell’articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico.

4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell’articolo 187 del citato testo unico.

5. Nei confronti del curatore o dell’amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.

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D.M. 55 del 10 marzo 2014

Art. 26

Prestazioni con compenso a percentuale

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.

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Decreto interministeriale del 22/06/2022 n. 128 - Min. Economia e Finanze

Art. 3 Beni derivanti da eredita' giacente

In vigore dal 13/09/2022

1. Nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, la cancelleria del tribunale che ha disposto la nomina del curatore, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, comunica all'Agenzia del demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto. Con le medesime modalità la cancelleria del tribunale comunica, altresì, entro dieci giorni dalla loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonché' la cessazione della curatela per accettazione dell’eredità.

2. Il curatore dell’eredità giacente, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, trasmette, entro sei mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati di cui al comma 4.

3. Nel caso di devoluzione dell’eredità allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, il curatore trasmette all'Agenzia del demanio, con le modalità indicate nel comma 2, l'elenco dei beni ereditari.

4. L'elenco dei beni ereditari contiene tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare:

a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale;

b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale;

c) il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;

d) i dati identificativi dei chiamati all’eredità e i relativi codici fiscali;

e) i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attività ricompresa nella eredità giacente;

f) gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri;

g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attività.

5. L'elenco dei beni ereditari è validamente presentato quando il curatore lo sottoscrive o e' identificato o lo trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono validamente presentate quando il curatore le sottoscrive o è identificato o le trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Nelle dichiarazioni di cui al comma 6 il curatore attesta, altresì, di aver provveduto ad effettuare la ricerca prevista dall'articolo 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Codice civile

Art. 484 Accettazione col beneficio d’inventario

L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.

Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

 

Art. 485 Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

 

Art. 486 Poteri

Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.

Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio.

 

Art. 487 Chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 485; in mancanza, e considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

 

Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice.

L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

 

Art. 489 Incapaci

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

 

Art. 490 Effetti del beneficio d’inventario

L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Conseguentemente:

l) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.

 

Art. 491 Responsabilità dell’erede nell’amministrazione

L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

 

Art. 492 Garanzia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili (compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

 

Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione scritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

 

Art. 494 Omissioni o infedeltà nell’inventario

Dal beneficio d’inventario decade (l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti.

 

Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’art. 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

 

Art. 496 Rendimento del conto

L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede.

 

Art. 497 Mora nel rendimento del conto

L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

 

Art. 498 Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione

Qualora entro il termine indicato nell’art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari.

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L’invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

 

Art. 499 Procedura di liquidazione

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.

L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

 

Art. 500 Termine per la liquidazione

L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

 

Art. 501 Reclami

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami i trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

 

Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede.

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

 

Art. 503 Liquidazione promossa dall’erede

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.

 

Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi

Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

 

Art. 505 Decadenza dal beneficio

L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500, decade dal beneficio d’inventario.

Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’art. 503 dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell’art. 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

In ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

 

Art. 506 Procedure individuali

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’art. 499.

I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dal terzo comma dell’art. 498 e sospeso il decorso degl’interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

 

Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’art. 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

 

Art. 508 Nomina del curatore

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all’erede, salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell’art. 502.

 

Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

 

 

Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

 

Art. 511 Spese

Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità.

 

Art. 528 Nomina del curatore

Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non e nel possesso di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

 

Art. 529 Obblighi del curatore

Il curatore e tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

 

Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore.

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli artt. 498 e seguenti.

 

Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

 

Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata.

 

Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione

“Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione n. 1: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili ; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta; 2-bis) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata; 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente 12) i contratti di anticresi; 12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti”.

 

Art 2648 Accettazione di eredità e acquisto del legato

“Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità [476], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento”.

 

Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte

“Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l’atto indicato dall’articolo 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base ad esso. Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell’erede o legatario e del defunto; 2) la data di morte; 3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questo spettante; 4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito; 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall’articolo 2826; 6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell’articolo 692”.

 

Art. 2889 c.c. - Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell’articolo che segue.

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Codice di procedura civile

Art. 747 Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

1. L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

2. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

3. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.

4. Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

 

Art. 737 Forma della domanda e del provvedimento

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

Art. 775 Processo verbale d’inventario

Il processo verbale d’inventario contiene:

1. la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2. la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;

3. l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4. l’indicazione delle altre attività e passività;

5. la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

 

Art. 781 Notifica del decreto di nomina

Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente(1) è notificato alla persona nominata a cura delcancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

 

Art. 782 c.p.c. Vigilanza del Giudice

L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.

 

Art. 783 Vendita di beni ereditari

La vendita dei beni mobili deve essere promossa dalcuratorenei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario(1), salvo che il giudice(2), con decreto motivato non disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

 

Art. 792 Deposito del prezzo

L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto(1). Il presidente provvede con decreto.

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione [c.c. 2664], un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti (2)(3).

 

Art. 793 Convocazione dei creditori

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [c.c. 2890], e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente.

 

Codice privacy - D.Lgs. 196/2003

Art. 2 terdecies Diritti riguardanti le persone decedute

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

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Regolamento UE 679/2016 – GDPR

Art. 15

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

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Testo unico sulle successioni (TUS)

Art. 36

1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.

2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.

3. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l’art. 58 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L’ufficio del registro può chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità a norma dell’articolo 481 del Codice Civile o la nomina di un curatore dell’eredità giacente a norma dell’art. 528 dello stesso codice.

5. I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

 

Art. 48

1. Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all’ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l’elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.

2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.

3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all’ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei crediti di cui all’art. 12, lettere d) ed e).

4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.

5. Le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all’ufficio del registro competente.

6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.

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Dichiarazione dei redditi

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, così come modificato dal D.Lgs. 247/2005, abrogando gli artt. 5 e 6 e da 8 a 19 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42,

Art. 5 ter - Adempimenti dei curatori e amministratori di eredita

1. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;

b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.

2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:

a) adempiere per i periodi d’imposta indicati nell’alinea del comma 1, se nell’asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d’imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d’imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d’imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1;

c) comunicare mediante raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, l’assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l’indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.

3. L’erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è cessata la curatela o l’amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l’ufficio dell’Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell’amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredità. Nella stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all’articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell’articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico.

4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell’articolo 187 del citato testo unico.

5. Nei confronti del curatore o dell’amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.

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D.M. 55 del 10 marzo 2014

Art. 26

Prestazioni con compenso a percentuale

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.

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Decreto interministeriale del 22/06/2022 n. 128 - Min. Economia e Finanze

Art. 3 Beni derivanti da eredita' giacente

In vigore dal 13/09/2022

1. Nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, la cancelleria del tribunale che ha disposto la nomina del curatore, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, comunica all'Agenzia del demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto. Con le medesime modalità la cancelleria del tribunale comunica, altresì, entro dieci giorni dalla loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonché' la cessazione della curatela per accettazione dell’eredità.

2. Il curatore dell’eredità giacente, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, trasmette, entro sei mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati di cui al comma 4.

3. Nel caso di devoluzione dell’eredità allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, il curatore trasmette all'Agenzia del demanio, con le modalità indicate nel comma 2, l'elenco dei beni ereditari.

4. L'elenco dei beni ereditari contiene tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare:

a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale;

b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale;

c) il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;

d) i dati identificativi dei chiamati all’eredità e i relativi codici fiscali;

e) i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attività ricompresa nella eredità giacente;

f) gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri;

g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attività.

5. L'elenco dei beni ereditari è validamente presentato quando il curatore lo sottoscrive o e' identificato o lo trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono validamente presentate quando il curatore le sottoscrive o è identificato o le trasmette a norma dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Nelle dichiarazioni di cui al comma 6 il curatore attesta, altresì, di aver provveduto ad effettuare la ricerca prevista dall'articolo 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

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