La responsabilità del curatore dell’eredità giacente: profili civili, penali e disciplinari
9 gen 2026
L’importanza dell’ufficio di curatore di eredità giacente è tale da imporre obblighi rigorosi e conseguentemente una disciplina articolata sul piano della responsabilità, che si articola in tre principali profili: civile, penale e disciplinare.
La responsabilità civile
Il curatore dell’eredità giacente esercita un ufficio pubblico che comporta la gestione, la conservazione e, se del caso, la liquidazione del patrimonio ereditario in assenza di eredi. Tale funzione è soggetta a responsabilità civile secondo le regole generali, ma in un quadro normativo e applicativo segnato da profonde lacune.
Non esistono, allo stato, linee guida ufficiali vincolanti per i curatori: la dottrina si è prevalentemente occupata degli aspetti teorici e sistematici, mentre la giurisprudenza è scarna e concentrata quasi esclusivamente sui profili penali o fiscali. Le pronunce civili specificamente dedicate all'attività gestoria del curatore sono estremamente rare.
In assenza di indicazioni uniformi, ogni Tribunale, ogni giudice tutelare, ogni curatore agisce secondo prassi e criteri propri, con una significativa disomogeneità sul territorio nazionale. In questo contesto, si è progressivamente affermato un modus operandi di riferimento, rappresentato dal Manuale pratico per il curatore dell’eredità giacente (Pacini, 2019) redatto dall’Avv. Alessandro d’Arminio Monforte, oggi ulteriormente sviluppato nella piattaforma software “Giacendo”, che ne costituisce la declinazione operativa digitale. Questo sistema, benché privo di valore normativo, rappresenta de facto la fonte principale di prassi e orientamento tecnico per i curatori, specialmente per i professionisti che si confrontano con incarichi ripetuti e complessi.
Sotto il profilo della responsabilità, in mancanza di una norma speciale, trovano applicazione:
Art. 531 c.c., che estende al curatore le disposizioni relative all’erede beneficiato in materia di inventario, amministrazione e rendiconto;
Art. 491 c.c., il quale, in via interpretativa a contrariis, esclude per il curatore l’esenzione da responsabilità per colpa lieve, in quanto gestore di interessi altrui.
l’art. 1176 c.c., relativo alla diligenza nell’adempimento;
l’art. 1710 c.c., che impone al mandatario di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
soprattutto l’art. 2236 c.c., il quale limita la responsabilità del prestatore d’opera per i casi in cui la prestazione richieda soluzioni di problemi di speciale difficoltà, prevedendo che in tali casi egli risponda solo per dolo o colpa grave.
È proprio l’assenza di regole codificate e l’eterogeneità delle situazioni (beni digitali, crediti incerti, passività latenti, presenza di soggetti incapaci o irreperibili) che rende ogni gestione “di speciale difficoltà”, ai sensi dell’art. 2236 c.c. Il curatore, pertanto, non può essere chiamato a rispondere per colpa lieve, a meno che non si dimostri un comportamento gravemente negligente o doloso.
In definitiva, il sistema oggi vigente, pur nella sua informalità e frammentarietà, si basa su un equilibrio instabile: da un lato, l’assenza di regole ufficiali e la pluralità delle prassi locali; dall’altro, la crescente diffusione del modello operativo proposto dal Manuale Pacini e dalla piattaforma Giacendo, che rappresentano la principale ancora tecnica per il curatore diligente, in un sistema che ancora attende una riforma organica.
La responsabilità penale
Il curatore, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificato come pubblico ufficiale e pertanto soggetto alle norme penali previste per tale categoria.
Le principali fattispecie penalmente rilevanti includono:
Peculato (art. 314 c.p.): in caso di appropriazione indebita di beni dell’eredità giacente, il reato configurabile è il peculato, nonostante l’eventuale irregolarità nella nomina;
Truffa aggravata (art. 640 c.p.): ad esempio, nel caso in cui il curatore incassi più volte lo stesso mandato di pagamento autorizzato dal giudice, sottraendo indebitamente somme dal conto della procedura.
La responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare si innesta nel caso in cui il curatore sia un professionista iscritto ad un ordine professionale, come avvocati, notai o commercialisti. In tali ipotesi, la violazione diretta o indiretta del codice deontologico della categoria comporta l’assoggettamento a procedimenti disciplinari innanzi al rispettivo Consiglio dell’Ordine.
Polizza assicurativa e prevenzione del rischio
Visto l’elevato livello di responsabilità, è opportuno che il curatore stipuli una specifica polizza assicurativa, anche se molte polizze professionali escludono espressamente l’attività di curatore. In tal caso, si raccomanda di ottenere l’autorizzazione preventiva del giudice delegato per le attività che possano generare responsabilità patrimoniali.
La responsabilità del curatore dell’eredità giacente è un elemento strutturale dell’ufficio, destinato a garantire la corretta gestione del patrimonio ereditario nel rispetto della legge e degli interessi dei chiamati, dei creditori e dell’erario. L’impostazione del sistema normativo, tanto sul piano civilistico quanto su quello penale e disciplinare, mira a coniugare rigore e professionalità, contemperando l’interesse pubblico e quello privato con forme di tutela e di deterrenza adeguate.




