Prescrizione del diritto di accettare l’eredità: cessazione della curatela, subentro dello Stato e nullità della vendita immobiliare

19 gen 2026

1. Decorso del termine decennale e perdita del diritto di accettare

Ai sensi dell’art. 480 c.c., il diritto di accettare l’eredità si prescrive decorsi dieci anni dall’apertura della successione. Trascorso inutilmente tale termine, il diritto si estingue e non può più essere esercitato da alcun chiamato. Ciò determina la definitiva chiusura del periodo successorio, in quanto viene meno la possibilità di acquisire l’eredità iure hereditatis.

2. Cessazione della curatela e subentro dello Stato

Con l’estinzione del diritto di accettare, l’eredità giacente si estingue ope legis e la relativa curatela deve ritenersi cessata. Il patrimonio ereditario, divenuto vacante per effetto del venir meno di ogni chiamato, si devolve allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c., il quale acquista l’eredità a titolo derivativo, ex lege e con beneficio d’inventario.

A partire da tale momento, il curatore perde ogni potere di gestione e rappresentanza. La sua funzione, di natura temporanea e conservativa, non può essere prolungata oltre il limite massimo previsto dalla legge. Spetta al tribunale, anche d’ufficio, accertare la cessazione della giacenza e disporre la chiusura della procedura.

3. Nullità della vendita immobiliare dopo la prescrizione

Ogni atto dispositivo — in particolare la vendita di beni immobili — compiuto dal curatore dopo il decorso del termine decennale, è affetto da nullità radicale per difetto assoluto di legittimazione. In tal caso, infatti:

  • Il curatore non è più titolare di alcun potere rappresentativo, essendo cessato il suo ufficio per effetto automatico della legge;

  • Il patrimonio ereditario non è più gestibile dal curatore, poiché è già passato nella titolarità dello Stato, che subentra quale erede ex lege;

  • L’atto è nullo in quanto proveniente da soggetto privo di titolarità giuridica e potere dispositivo, anche se accompagnato da autorizzazione giudiziale eventualmente rilasciata in modo erroneo;

  • La nullità è insanabile, poiché l’atto lede il principio di legalità e la disciplina imperativa della successione ereditaria.

Nel caso specifico della vendita di un immobile appartenente all’asse ereditario, l’atto compiuto dal curatore dopo la cessazione della curatela è da considerarsi nullo ex art. 1418 c.c., poiché manca in radice il potere di disposizione: il bene è già divenuto parte del patrimonio dello Stato e solo quest’ultimo, quale successore a titolo universale, può validamente disporne.

Ne consegue che il contratto di compravendita è invalido ab origine, con effetti erga omnes. L’acquirente non acquista alcun diritto reale sul bene, a prescindere dalla buona fede o dal possesso del certificato notarile.

4. Obblighi del giudice e responsabilità conseguenti

È onere del giudice vigilare sulla cessazione della giacenza e adottare il provvedimento formale di chiusura della curatela, approvando il rendiconto finale e disponendo la consegna dei beni allo Stato.

La prosecuzione dell’attività gestoria da parte del curatore, in assenza di potere, può configurare responsabilità personale (civile, patrimoniale o disciplinare) per atti compiuti sine titulo, e può fondare l’obbligo al risarcimento del danno qualora vi siano conseguenze economiche negative per i terzi o per lo Stato.

Sei in difficoltà con una eredità giacente?

Prenota una consulenza gratuita per la tua attività.

Sei in difficoltà con una eredità giacente?

Prenota una consulenza gratuita per la tua attività.

Sei in difficoltà con una eredità giacente?

Prenota una consulenza gratuita per la tua attività.