
Il rapporto tra eredità giacente e pagamento delle imposte è uno degli aspetti più discussi della curatela. Il curatore amministra un patrimonio che non è suo, per conto di chiamati che spesso non sono ancora noti, eppure la legge gli affida adempimenti fiscali precisi e l’Agenzia delle Entrate gli rivolge sempre più spesso le proprie richieste.
Capire che cosa gli spetta davvero, e che cosa invece può essere contestato, è diventato un passaggio essenziale nella gestione di ogni procedura di eredità giacente.
Le risposte, però, non sono sempre lineari. Negli ultimi anni i giudici tributari hanno letto in modo diverso la posizione di chi amministra un patrimonio senza esserne titolare e, anche dopo l'intervento della Cassazione, restano margini di discussione su quanto si debba pagare, in che modo e con quali risorse.
In questa guida vedremo quali obblighi fiscali ricadono sul curatore di eredità giacente, da quelli che la legge prevede con certezza fino alle questioni ancora aperte, e come si sono orientati i giudici su ciascuna di esse, con le sentenze tributarie più significative aggiornate a ottobre 2026.
In breve
Il curatore deve sempre presentare la dichiarazione di successione: è un obbligo previsto dalla legge, anche se nessuno ha accettato l’eredità.Dopo la Cassazione n. 27081/2024, la maggior parte dei giudici ritiene che possa essergli chiesto il pagamento dei tributi successori, ma solo nei limiti del patrimonio ereditario.Il curatore non paga mai con il proprio patrimonio personale, nemmeno quando l’eredità non ha liquidità.Il calcolo dell’imposta quando i chiamati non sono noti, i debiti del defunto, le imposte sugli immobili e la voltura catastale restano temi aperti, valutati caso per caso.Ogni avviso di liquidazione va verificato con attenzione: le richieste errate si possono contestare o far annullare in autotutela.
Curatore eredità giacente e pagamento imposte: premessa fondamentale
Prima di entrare nel merito dell’argomento sugli obblighi fiscali del curatore, è importante considerare che viene nominato allo scopo di conservare e amministrare il patrimonio, sotto la vigilanza del giudice, finché non si sa a chi verrà devoluto.
Il curatore, però, non diventa erede. Non acquista la proprietà dei beni e non risponde personalmente dei debiti del defunto. Proprio questa posizione particolare spiega quasi tutto il contenzioso fiscale: la legge gli affida alcuni adempimenti tributari, ma non lo si può trattare come un erede, né ritenerlo responsabile in prima persona di ogni imposta legata alla successione.
Dichiarazione e imposta di successione eredità giacente: come funziona?
In relazione alla nomina di curatore e alle prime fasi di una curatela, non possiamo non partire da uno dei suoi primi obblighi, cioè la dichiarazione di successione di eredità giacente, che porta con sé anche degli obblighi fiscali.
L’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 include espressamente i curatori delle eredità giacenti tra i soggetti tenuti a presentarla, che dovranno quindi provvedervi nel rispetto dei termini e delle disposizioni applicabili al singolo caso.
L’obbligo discende dalla funzione esercitata e non presuppone l’accettazione dell’eredità. La dichiarazione è infatti un adempimento tributario, non un atto con cui il curatore acquista i beni del defunto. In fase di compilazione assumono particolare rilievo la corretta identificazione della procedura, la ricostruzione dell’attivo e del passivo, l’indicazione degli eventuali chiamati e la rappresentazione fedele delle informazioni effettivamente disponibili. Al momento della presentazione, del resto, non sempre è possibile conoscere i futuri beneficiari del patrimonio e questa è una circostanza che incide sulla determinazione dell’imposta ed è tra le principali cause del contenzioso tributario.
L’obbligo di presentare la dichiarazione e quello di pagare l’imposta di successione restano però obbligazioni giuridicamente distinte. Per il pagamento, il riferimento è l’art. 36 del D.Lgs. n. 346/1990, che lega la responsabilità al possesso dei beni ereditari: ed è proprio su questo concetto che le letture si dividono.
Secondo un primo orientamento, il curatore non può essere considerato possessore dei beni, perché esercita soltanto poteri di custodia e amministrazione nell’interesse altrui. Secondo un’altra lettura, il possesso va inteso alla luce della funzione che il curatore concretamente esercita, disponendo dei beni ai fini della loro amministrazione. La differenza è decisiva: nel primo caso il curatore resterebbe estraneo alla responsabilità per il pagamento dell’imposta, nel secondo potrebbe essere chiamato a soddisfare la pretesa fiscale, pur nei limiti del patrimonio ereditario.
Aliquota imposta di successione per eredità giacenti: cosa succede se i chiamati non sono noti?
Oltre alla questione sull’obbligatorietà del pagamento c’è anche un altro tema da affrontare cioè come avviene il calcolo dell'imposta di successione nel caso in cui i chiamati non siano noti. Aliquote e franchigie previste dal D.Lgs. n. 346/1990 dipendono, tra l'altro, dal rapporto tra il defunto e chi riceve il patrimonio: se i chiamati non sono ancora stati individuati, il curatore non può indicare il grado di parentela e, di conseguenza, determinare con certezza l'aliquota applicabile.
In diverse controversie l'Agenzia delle Entrate ha applicato l'aliquota dell'8%, prevista per i beneficiari appartenenti alla categoria residuale individuata dalla legge. Le curatele l'hanno contestata, sostenendo che non conoscere i chiamati non autorizza a presumere che siano estranei al defunto.
Dalle sentenze in merito emerge che non esiste un automatismo. Una successione con chiamati conosciuti che non hanno ancora accettato è diversa da una in cui non è stato trovato alcun successibile e il curatore indica nella dichiarazione solo ciò che è accertato, senza attribuire parentele o qualità ereditarie. L'eventuale contestazione dell'aliquota deve tuttavia confrontarsi con la disciplina tributaria applicabile e con gli orientamenti giurisprudenziali che riconoscono la possibilità di procedere alla liquidazione anche durante la giacenza.
Vedremo nei prossimi paragrafi diverse sentenze sul tema.
Pagamento imposte e eredità giacente: cosa dicono le sentenze?
Si entra qui nel vivo della questione fiscale. Abbiamo visto che, mentre sull'obbligo di presentare la dichiarazione di successione eredità giacente la legge è chiara, sul pagamento delle imposte il quadro si fa più articolato, e il riferimento da cui partire è proprio l'art. 36 del D.Lgs. n. 346/1990.
Al comma 3 la norma prevede che, finché l'eredità non è stata accettata, rispondano dell'imposta anche i soggetti obbligati alla dichiarazione, "nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti".
Il nodo interpretativo sta proprio nel concetto di possesso, ed è su questo terreno che le due letture si sono confrontate davanti ai giudici tributari. Le prime pronunce di merito hanno spesso valorizzato la posizione del curatore come semplice detentore dei beni; con l'ordinanza della Cassazione del 2024 l'equilibrio si è spostato verso la tesi opposta, sempre con il limite del patrimonio ereditario.
Le sentenze che vedremo ci raccontano bene questo nodo interpretativo ma alla fine mostrano che, anche quando il curatore è tenuto a pagare, la pretesa deve essere calcolata correttamente e fondata sui presupposti di legge.
1. Sentenze favorevoli al curatore
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. XI, con la sentenza n. 1632/2021, ha accolto il ricorso di una curatrice contro un avviso di liquidazione con aliquota dell'8%, in un caso in cui non c'erano chiamati individuati. Per i giudici il curatore amministra il patrimonio ma non lo possiede come farebbe un proprietario: l'obbligo di presentare la dichiarazione, da solo, non basta quindi a renderlo debitore dell'imposta.
Nella stessa direzione si erano mosse le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana nn. 265 e 295 del 2019. In particolare, la n. 265/2019 ha escluso che il professionista potesse rispondere con il proprio patrimonio delle imposte richieste, contribuendo a fissare la separazione tra patrimonio personale del curatore e patrimonio ereditario.
2. Sentenza della Cassazione n. 27081/2024
Con l'ordinanza del 18 ottobre 2024, n. 27081, la Corte di Cassazione ha cambiato il quadro. Richiamando il proprio precedente n. 16428/2009, ha affermato che il curatore può essere chiamato al pagamento dei tributi correlati alla successione proprio in quanto obbligato alla dichiarazione, entro i limiti dell'art. 36.
Il cuore della decisione è la distinzione tra la responsabilità tributaria del curatore nella sua qualità e la sua responsabilità patrimoniale personale: il curatore non diventa debitore con i propri beni e la pretesa fiscale va ricondotta al patrimonio ereditario che amministra. Questo non rende automaticamente legittimo ogni avviso notificato a una curatela: presupposti, importi, esenzioni e modalità di pagamento vanno sempre verificati, ed è proprio su questi aspetti che si concentrano molte sentenze del 2026.
3. Sentenze del 2026 con orientamento favorevole all'Agenzia delle Entrate
Nel 2026 molte corti di merito hanno recepito il principio stabilito dalla sentenza appena citata della Cassazione. Tra i principali casi ricordiamo:
CGT II grado Lombardia n. 123/2026: ha confermato una decisione sfavorevole alla curatela, riconoscendo la responsabilità del curatore nei limiti di legge.
CGT II grado Liguria n. 340/2026: ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
CGT I grado Parma n. 148/2026: ha ritenuto possibile chiedere al curatore i tributi successori.
CGT II grado Puglia n. 632/2026: ha riformato la decisione di primo grado, che aveva dato peso alle regole civilistiche di gestione del patrimonio, chiarendo che queste riguardano il modo in cui si paga e non la legittimità dell'avviso. Un principio rilevante per le curatele con beni ma senza liquidità disponibile.
CGT I grado Cremona n. 78/2026: ha respinto il ricorso della curatela su una pretesa di €9.101,40, a fronte di un attivo netto dichiarato di €103.425, contestata anche per l'aliquota applicata in assenza di beneficiari individuati.
Accanto alle pronunce favorevoli all'Agenzia delle Entrate, ci sono anche casi in cui sono state contestate con successo. La CGT I grado di Milano, con la sentenza n. 1001/2026, ha accolto il ricorso del curatore contro quattro avvisi di liquidazione per complessivi €86.514,19, soffermandosi sulla difficoltà di determinare l'imposta quando non si sa ancora a chi andrà l'eredità. La CGT II grado Lombardia n. 985/2026 ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
Si tratta comunque di una responsabilità limitata al patrimonio amministrato, non di una responsabilità personale illimitata né di una presunzione di legittimità di ogni atto dell'Amministrazione finanziaria.
Imposta di successione: quando si paga se l'eredità giacente non ha liquidità?
Succede spesso che l'eredità giacente sia fatta soprattutto di immobili e che sul conto non ci sia denaro sufficiente a coprire un avviso di liquidazione importante. Il punto da cui partire è separare il debito tributario dal modo in cui può essere soddisfatto.
Come abbiamo visto, la Cassazione riconosce la responsabilità del curatore entro i limiti del patrimonio ereditario, ma non lo obbliga ad anticipare le imposte di tasca propria: il curatore amministra un patrimonio distinto dal suo e deve rispettare le regole civilistiche.
Come ha chiarito la sentenza Puglia n. 632/2026, la necessità di un'autorizzazione del giudice al pagamento non rende di per sé illegittimo l'avviso. Il curatore dovrà quindi verificare le risorse disponibili e gli adempimenti necessari per pagare secondo le regole della curatela. La mancanza di liquidità non cancella il debito, ma non giustifica nemmeno una richiesta rivolta al patrimonio personale del professionista.
Calcolo imposta di successione: cosa succede se i debiti superano i beni?
La mancanza di liquidità non è l'unico caso in cui il patrimonio non basta: a volte i debiti del defunto superano il valore dei beni. Anche questo incide sul calcolo dell'imposta di successione in caso di eredità giacente. L'inventario di eredità giacente serve a documentare i debiti, ma la normativa tributaria disciplina specificamente le condizioni alle quali i debiti ereditari possono essere dedotti dalla base imponibile.
Un esempio è il caso deciso dalla CGT di primo grado di Milano, sentenza n. 3059/2026. Il curatore aveva dichiarato un'eredità con più debiti che beni, con un saldo negativo di €107.144. Aveva pagato le imposte ipotecarie, catastali e di bollo sugli immobili, ma contestava la richiesta dell'imposta di successione arrivata dopo. Il caso mostra che un'eredità in perdita non esclude in automatico ogni imposta: quelle sugli immobili, per esempio, hanno regole proprie. Per questo ogni imposta richiesta va controllata separatamente.
Imposte sugli immobili e voltura catastale successione: quando sono dovute?
Finora abbiamo parlato soprattutto di imposta di successione, ma quando il patrimonio comprende immobili gli obblighi fiscali del curatore di eredità giacente si estendono anche ai tributi legati agli immobili. Anche le imposte ipotecarie e catastali, infatti, sono spesso oggetto di contenzioso. Sono regolate dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347: l'imposta ipotecaria riguarda le formalità nei registri immobiliari, quella catastale le volture.
Sono tributi diversi dall'imposta di successione e hanno presupposti propri. Per questo il fatto che il curatore non erediti i beni non basta, da solo, a escluderli. Allo stesso modo, eseguire una formalità catastale non rende il curatore proprietario dell'immobile. La distinzione conta soprattutto quando nel patrimonio ci sono immobili e l'Agenzia delle Entrate chiede di pagare queste imposte al momento della dichiarazione di successione. Su questo punto i giudici hanno dato interpretazioni diverse, e ogni caso va valutato alla luce della normativa catastale.
Invece, per quanto riguarda la voltura catastale per la successione, l'art. 76 del R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153 prevede espressamente la voltura in caso di eredità giacente: l'intestazione passa dal defunto all'eredità giacente, con l'indicazione del curatore. La voltura non equivale ad accettare l'eredità e non trasferisce la proprietà, ma aggiorna soltanto l'intestazione catastale. Il dubbio riguarda piuttosto il coordinamento di questa norma con la disciplina tributaria successiva.
Come abbiamo visto, in tema di imposte sugli immobili e di voltura le norme lasciano spazio a letture diverse e la risposta dipende spesso dal caso concreto. Per capire come si sono orientati i giudici, vediamo alcuni esempi specifici.
1. Sentenza di Torino n. 545/2020
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sez. III, con la sentenza n. 545/2020, ha accolto il ricorso di un curatore contro un avviso che comprendeva l'imposta di successione e le imposte ipotecarie e catastali. I giudici hanno valorizzato l'assenza di un trasferimento dei beni in suo favore e hanno ritenuto l'art. 76 superato dalle norme successive.
La pronuncia è rilevante perché mette in discussione l'obbligo stesso di voltura durante la giacenza, ma da sola non permette di dire che il curatore ne sia sempre esonerato.
2. Sentenza di Treviso n. 13/2026
Nel caso deciso dalla CGT di primo grado di Treviso, il curatore aveva presentato la dichiarazione di successione indicando di non voler procedere alle volture. L’Agenzia delle Entrate ha poi emesso un avviso di liquidazione per diversi tributi, annullato in autotutela durante il giudizio, e la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.
La sentenza, quindi, non si pronuncia sull’obbligo di voltura e non riconosce al curatore il diritto di ometterla: poter presentare la dichiarazione senza richiederla non significa che l’obbligo non esista. La scelta di non effettuare la voltura richiede sempre una valutazione giuridica specifica.
Treviso non è un caso isolato. Anche i giudizi davanti alla CGT di primo grado di Milano (n. 2306/2026) e di Como (n. 165/2026) si sono chiusi perché l’Agenzia delle Entrate ha annullato l’atto, senza una decisione sulle imposte.
In questi casi, l’autotutela non significa che il curatore non debba nulla: può dipendere da un errore dell’avviso o da una nuova valutazione dell’Ufficio. Conferma però quanto sia utile esaminare con attenzione ogni atto notificato e, quando ci sono i presupposti, presentare un’istanza di autotutela, ricordando che di regola non sospende i termini per impugnare.
Cosa emerge dalle sentenze tributarie del 2026 sull'eredità giacente
Le sentenze del 2026 restituiscono un quadro più definito di qualche anno fa. L'orientamento della Cassazione n. 27081/2024 è stato applicato da numerose corti di merito: il curatore può essere chiamato a pagare i tributi successori, ma solo nei limiti del patrimonio ereditario e mai con il proprio patrimonio personale. Anche quando la responsabilità è riconosciuta, restano aperte le questioni sul calcolo dell'imposta, dall'individuazione dei beneficiari all'aliquota fino alle passività deducibili, e quella sulla voltura catastale, legata all'art. 76 del R.D. n. 2153/1938.
Pesano infine le condizioni concrete della curatela come la presenza di immobili, la mancanza di liquidità, le autorizzazioni del giudice, la possibile devoluzione allo Stato. Gli obblighi fiscali del curatore non si risolvono con soluzioni automatiche perché se da un lato è vero che la dichiarazione di successione è un obbligo certo, dall’altro pagamento delle imposte va ricondotto ai limiti di legge e verificato caso per caso, a tutela del patrimonio amministrato.
Per approfondire gli adempimenti fiscali della curatela, trovi un'analisi completa anche nel testo di riferimento:
Manuale pratico per il curatore dell'eredità giacente - Avv. Alessandro d’Arminio Monforte (2025)
Avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate: cosa deve fare il curatore?
L'avviso di liquidazione è l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate chiede il pagamento delle imposte legate alla successione. Nelle eredità giacenti arriva di solito dopo la presentazione della dichiarazione ed è indirizzato al curatore, anche quando i chiamati non sono ancora noti.
Per il curatore è un passaggio delicato. Deve capire se la richiesta è corretta e come eventualmente pagarla con un patrimonio che non è suo, spesso privo di liquidità, tenendo conto dei termini per contestare l'atto.
Alla luce delle sentenze esaminate, prima di qualsiasi decisione conviene fare alcune verifiche:
Distinguere le voci richieste: imposta di successione, imposte ipotecarie e catastali, bollo, interessi e sanzioni seguono regole diverse.
Controllare l'intestazione: l'atto deve riferirsi alla curatela e non attribuire al professionista una responsabilità personale oltre i limiti di legge.
Verificare il calcolo: base imponibile, passività deducibili, aliquota e indicazione dei beneficiari, soprattutto quando i chiamati non sono conosciuti.
Valutare le modalità di pagamento: se manca liquidità, nel rispetto delle regole civilistiche e con le autorizzazioni del giudice.
Esaminare sanzioni e strumenti di tutela: impugnazione o istanza di autotutela, quando ci sono motivi specifici.
L'orientamento della Cassazione rende oggi più difficile sostenere un'esclusione generale della responsabilità tributaria del curatore, ma resta possibile contestare pretese illegittime o calcolate in modo errato. Ogni caso richiede quindi un esame concreto della situazione patrimoniale, successoria e fiscale della curatela.
Consulenza sull’eredità giacente: richiedi un confronto professionale
Come mostrano le sentenze esaminate, anche sul pagamento delle imposte nell'eredità giacente i giudici decidono spesso caso per caso: l'aliquota applicata, i debiti del defunto, la voltura o la mancanza di liquidità possono cambiare la risposta da una curatela all'altra.
Se stai gestendo una procedura di eredità giacente e hai bisogno di chiarire aspetti specifici, puoi richiedere una consulenza dedicata.
EreditàGiacente.it nasce come portale specializzato nell’eredità giacente, nel ruolo del curatore e nella gestione del patrimonio ereditario. Le guide e gli approfondimenti del sito aiutano a orientarsi; per valutare un caso specifico è invece disponibile un servizio di consulenza professionale, con un confronto diretto con un esperto della materia.
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*Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo esclusivamente informativo e non sostituiscono una consulenza professionale. Per valutare il tuo caso specifico, consulta le risorse del sito o richiedi una consulenza.
Domande frequenti su eredità giacente e pagamento imposte
Il curatore dell'eredità giacente paga le imposte con i propri soldi?
No. Se l'avviso di liquidazione è intestato al curatore in modo da coinvolgerne i beni personali, o se gli viene chiesto di anticipare le imposte quando la curatela non ha liquidità, la richiesta va contestata. Le somme eventualmente dovute si pagano con il patrimonio ereditario, nei limiti del suo valore e con le autorizzazioni del giudice previste per la curatela.
Si può contestare una richiesta dell'Agenzia delle Entrate su un'eredità giacente?
Sì, quando ci sono motivi specifici, ad esempio un calcolo errato o una richiesta rivolta al patrimonio personale del curatore. Le strade possibili sono il ricorso davanti al giudice tributario o la richiesta di annullamento all'Agenzia stessa. Prima di agire conviene esaminare con attenzione l'atto e, quando serve, confrontarsi con un professionista.
Quali imposte riguardano gli immobili di un'eredità giacente?
Oltre all'imposta di successione, quando nel patrimonio ci sono immobili possono entrare in gioco le imposte ipotecarie e catastali, collegate alle formalità immobiliari e alla voltura. Sono tributi con regole proprie e il loro trattamento nell'eredità giacente è ancora discusso, quindi è utile valutarli con attenzione fin dalla dichiarazione di successione.


