Eredità giacente già chiusa, conto corrente estinto e sgravio riconosciuto dopo la cessazione: cosa deve fare il curatore

28 apr 2026

Può accadere che, dopo la chiusura dell’eredità giacente e dopo l’estinzione del conto corrente intestato alla curatela, emerga una sopravvenienza attiva: ad esempio, il riconoscimento di uno sgravio o di un rimborso fiscale riferito a somme versate quando la procedura era ancora pendente. In questa situazione il problema non è tanto l’esistenza del credito, quanto la sua concreta riscossione, perché il titolo restitutorio continua a riferirsi alla curatela, mentre la procedura è cessata e il conto non esiste più. La questione, quindi, diventa operativa e richiede un passaggio ordinato davanti al giudice della successione.

1. Cosa accade con la chiusura della curatela

Il decreto di chiusura priva il curatore dei propri poteri, salvo quelli per il compimento delle operazioni finali di chiusura. Tra gli adempimenti successivi alla cessazione rientrano anche la comunicazione della chiusura ai soggetti interessati e, se vi sono eredi, la gestione finale del conto della curatela, che deve essere chiuso.

Ne consegue che, una volta cessata la procedura e chiuso il conto, il (già) curatore non dispone più di un ordinario strumento contabile sul quale far confluire somme sopravvenute riferite alla curatela. Ed è proprio qui che nasce il problema pratico.

2. Il problema della sopravvenienza attiva dopo la chiusura

Il caso tipico è quello in cui, solo dopo la cessazione dell’eredità giacente, l’Amministrazione finanziaria o l’Agente della riscossione comunichino il riconoscimento di un credito in favore della curatela, ad esempio per sgravio o rimborso di somme in precedenza versate.

Nella prassi, l’ufficio può ritenere che l’unico soggetto formalmente legittimato all’incasso sarebbe stato il curatore, perché il pagamento originario era riferito a un atto intestato all’eredità giacente; ma, allo stesso tempo, l’emissione materiale del rimborso incontra un ostacolo evidente, essendo ormai cessata la procedura e chiuso il conto corrente della curatela.

3. La strada corretta: istanza al giudice per disciplinare la destinazione della somma

Sul piano pratico, la soluzione più lineare non è la riapertura della curatela e del conto della curatela, ma il deposito di una specifica istanza al giudice della successione per chiedere che la somma oggetto di sgravio o rimborso sia corrisposta direttamente al soggetto che, nella fase successiva alla chiusura, ne è il corretto destinatario sostanziale (l’erede, il suo rappresentante il soggetto che abbia anticipato nell’interesse della curatela e degli eredi le somme poi riconosciute come indebitamente pagate o sgravate).

In tale prospettiva, l’autorizzazione giudiziale serve a superare il blocco operativo dell’ufficio e a legittimare una modalità di pagamento diversa da quella originariamente riferibile alla curatela.

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