Informativa all’Agenzia del Demanio nelle eredità giacenti: termini, PEC e allegati dopo il D.M. 128/2022

28 apr 2026

Nella gestione dell’eredità giacente, l’informativa all’Agenzia del Demanio costituisce un adempimento di particolare rilievo. Il D.M. 22 giugno 2022, n. 128 ha infatti disciplinato i criteri per l’acquisizione dei dati utili a individuare i beni ereditari vacanti e, per quanto riguarda le eredità giacenti, ha previsto un flusso informativo preciso tra cancelleria, curatore e Agenzia del Demanio.

Perché l’informativa al Demanio è rilevante

La ratio della disciplina è evidente: quando il patrimonio ereditario resta privo di un erede che abbia già accettato, lo Stato può diventare destinatario finale dell’eredità nei casi previsti dall’art. 586 c.c. Per questa ragione, il regolamento impone che le informazioni rilevanti sulla procedura e sui beni siano trasmesse in modo strutturato e tempestivo. Anche la manualistica operativa più recente sottolinea che tali adempimenti sono funzionali a consentire una valutazione immediata dell’interesse statale sul patrimonio ereditario.

I termini da rispettare

L’art. 3 del D.M. 128/2022 distingue chiaramente gli adempimenti della cancelleria da quelli del curatore.

La cancelleria del tribunale che ha nominato il curatore deve comunicare all’Agenzia del Demanio, entro dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di nomina, con i dati identificativi e il codice fiscale del curatore e del defunto. Entro lo stesso termine devono essere comunicati anche gli eventuali provvedimenti di revoca o sostituzione del curatore e la cessazione della curatela per accettazione dell’eredità.

Il curatore dell’eredità giacente, invece, deve trasmettere entro sei mesi dalla nomina un elenco provvisorio dei beni ereditari. Se poi l’eredità viene devoluta allo Stato, entro trenta giorni dalla chiusura della procedura deve essere trasmesso l’elenco dei beni ereditari.

Cosa deve contenere l’elenco dei beni ereditari

Il regolamento richiede un contenuto molto ampio. L’elenco deve contenere tutti i dati e le informazioni necessari a individuare i beni e, in particolare, i dati identificativi del curatore, del defunto, del tribunale competente e dei chiamati all’eredità, nonché i dati relativi a immobili, beni mobili, titoli di credito, titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni societarie, quote di fondi, diritti e beni immateriali, ulteriori attività, estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri, crediti e somme di denaro.

Da un punto di vista pratico, ciò significa che l’informativa non può essere trattata come una semplice comunicazione di stile. Occorre, invece, un’attività preliminare di ricostruzione patrimoniale seria, ordinata e documentata, coerente con la funzione propria del curatore nella conservazione e amministrazione del patrimonio ereditario.

PEC e modalità di invio: cosa sapere

Il D.M. 128/2022 prevede che le comunicazioni avvengano esclusivamente in modalità telematica. Inoltre, l’art. 3 stabilisce che l’elenco dei beni ereditari è validamente presentato quando il curatore lo sottoscrive, è identificato oppure lo trasmette secondo l’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale. L’Agenzia del Demanio, dal canto suo, pubblica sul proprio sito istituzionale una PEC generale.

Sul piano operativo, quindi, la PEC rappresenta uno strumento coerente con il quadro normativo per l’invio della documentazione, fermo restando che resta sempre opportuno verificare eventuali indicazioni organizzative della Direzione Territoriale competente. La manualistica operativa allegata al volume caricato indica, del resto, la comunicazione al Demanio via PEC tra le attività iniziali del curatore.

Dichiarazioni del curatore e ricerca ex art. 155-sexies disp. att. c.p.c.

Il regolamento non si limita a richiedere l’invio dell’elenco. La veridicità e la completezza dei dati devono essere comprovate mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Nelle medesime dichiarazioni il curatore deve attestare anche di aver effettuato la ricerca prevista dall’art. 155-sexies disp. att. c.p.c.

Questo passaggio è decisivo anche in chiave di responsabilità professionale, perché conferma che l’informativa al Demanio deve poggiare su un’attività istruttoria effettiva e non su dati meramente approssimativi o incompleti.

Allegati e attestazione di conformità: obbligo o cautela?

Il D.M. 128/2022, per come formulato nell’art. 3, non prevede espressamente che tutti gli allegati debbano essere corredati da attestazione di conformità. Tuttavia, sotto il profilo operativo, è prudente che i provvedimenti e gli atti estratti dal fascicolo della procedura siano trasmessi con attestazione di conformità, soprattutto quando si allegano decreto di nomina, verbale di giuramento, provvedimenti successivi e documenti destinati a comprovare la legittimazione del curatore.

Questa cautela trova un fondamento pratico nella circostanza che il curatore, nell’esercizio delle proprie funzioni, è indicato come soggetto autorizzato anche ad attestare la conformità dei singoli provvedimenti emessi e depositati nel fascicolo d’ufficio. Per tale ragione, pur non trattandosi di una prescrizione testuale del decreto per ogni allegato, la scelta di corredare la documentazione con attestazione di conformità rappresenta una buona prassi difensiva e documentale.

Buona prassi operativa per i curatori

Nella prassi, una gestione corretta dell’informativa al Demanio dovrebbe articolarsi in tre momenti: apertura tempestiva del canale di comunicazione, raccolta ordinata dei dati sull’asse ereditario e predisposizione di allegati formalmente spendibili. L’obiettivo non è soltanto adempiere a un obbligo regolamentare, ma costruire un fascicolo chiaro, verificabile e coerente con gli sviluppi della procedura.

In questo senso, l’invio a mezzo PEC e la cura nella conformità degli allegati non sono dettagli secondari, ma strumenti che rafforzano la tracciabilità dell’adempimento e riducono il rischio di contestazioni sulla provenienza o sulla completezza della documentazione trasmessa.

Conclusioni

L’informativa all’Agenzia del Demanio ex D.M. 128/2022 è oggi uno degli adempimenti più importanti nella fase iniziale e finale della curatela dell’eredità giacente. I termini sono stringenti, il contenuto dell’elenco è ampio, la trasmissione deve avvenire in modalità telematica e le dichiarazioni del curatore assumono un peso centrale.

Per questa ragione, una gestione rigorosa dell’informativa — anche mediante PEC e con allegati corredati, in via prudenziale, da attestazione di conformità — rappresenta non soltanto una scelta organizzativa opportuna, ma una componente essenziale della buona amministrazione dell’eredità giacent

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