Il compenso del curatore di eredità giacente

12 gen 2026

Il compenso del curatore dell’eredità giacente rappresenta uno dei temi più problematici e meno normati nel panorama del diritto successorio italiano. La figura del curatore, disciplinata dagli artt. 528 e ss. c.c., è fondamentale per garantire la conservazione e l’amministrazione del patrimonio ereditario in assenza di eredi accettanti, ma il riconoscimento della sua funzione sul piano economico è, ancora oggi, incerto, disomogeneo e in molti casi addirittura inesistente.

Un vuoto normativo (quasi) assoluto

Il codice civile e le norme di attuazione non prevedono criteri vincolanti per la liquidazione del compenso del curatore, né tabelle tariffarie, né percentuali obbligatorie. La giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che i parametri previsti per il curatore fallimentare non sono applicabili automaticamente al curatore dell’eredità giacente, salvo nel solo caso in cui quest’ultimo svolga attività meramente liquidatoria.

In mancanza di regole codificate, la liquidazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che agisce in funzione di vigilanza ex art. 782 c.p.c., secondo parametri equitativi e ragionevoli.

I criteri orientativi nella prassi giudiziaria

Sebbene non vincolanti, nella prassi si sono consolidati alcuni criteri orientativi per la determinazione del compenso:

  • valore del patrimonio ereditario amministrato (attivo lordo);

  • durata e complessità della gestione;

  • numero e tipo di attività svolte (es. inventario, vendita di beni, dichiarazione di successione);

  • competenze tecniche richieste;

  • risultati raggiunti (es. conservazione valore, pagamento creditori, tutela beni culturali);

  • urgenze affrontate o criticità gestionali.

Nei casi più complessi, il giudice può valorizzare anche l’attività "ulteriore" rispetto alla mera amministrazione, come la ricerca degli eredi, la redazione di relazioni periodiche, o la difesa in giudizio dell’asse.

Critica ai parametri suppletivi: il limite del D.M. 55/2014

In assenza di disposizioni specifiche, la giurisprudenza e la prassi talvolta richiamano analogicamente l’art. 26 del D.M. 55/2014, che prevede una percentuale a compenso per l’attività di gestione stragiudiziale.

Tuttavia, questo riferimento risulta inadeguato e fuorviante, per almeno tre ragioni:

  1. Non contempla affatto i molteplici criteri sostanziali di cui al punto precedente (natura e complessità delle attività, urgenza, responsabilità, risultati ottenuti);

  2. Prevede percentuali estremamente basse, spesso inferiori all’1% del valore lordo dei beni, del tutto disallineate rispetto al carico effettivo di lavoro e ai rischi giuridici ed economici del curatore;

  3. Non contempla affatto l’ipotesi, ormai diffusissima, delle curatele prive di attivo, che quindi restano fuori da qualsiasi forma parametrica, con la conseguente impossibilità di liquidare un compenso secondo tabelle, anche orientative.

Tali carenze rendono evidente la necessità di una riforma ad hoc che disciplini in modo coerente e specifico la figura del curatore dell’eredità giacente.

Aspetti fiscali e privilegi

Il compenso, se percepito da professionista, è soggetto a IVA ma non a ritenuta d’acconto, poiché l’eredità giacente non è sostituto d’imposta. Inoltre, esso è deducibile dall’attivo ereditario, e non costituisce reddito per l’erede accettante.

Dal punto di vista civilistico, il compenso è garantito dal privilegio previsto all’art. 2751-bis, n. 2 c.c., alla pari delle spese anticipate per la conservazione dei beni ereditari.

Procedura di liquidazione

La liquidazione avviene su istanza del curatore, che presenta rendiconto, nota spese e relazione finale. Il decreto di liquidazione è titolo esecutivo, opponibile ai sensi dell’art. 170 DPR 115/2002.

In caso di accettazione dell’eredità, il giudice può autorizzare il prelievo delle somme dal conto della curatela, o l’azione diretta contro l’erede. Il curatore conserva anche diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c..

La questione della curatela priva di attivo: una ferita costituzionale aperta

Una delle criticità più gravi riguarda le curatele prive di attivo ereditario, ma caratterizzate da consistenti voci di passivo: immobili da gestire, debiti da censire, pubblicità da effettuare, utenze da disattivare, dichiarazioni da presentare. Tali procedimenti, spesso aperti d’ufficio, vedono il curatore assumere spese, responsabilità e rischi a titolo personale, senza alcuna garanzia di compenso o rimborso.

Ai sensi dell’art. 148 DPR 115/2002, lo Stato può anticipare solo alcune spese vive (notifiche, copie, pubblicità), ma non il compenso del curatore. Tale lacuna è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 83 del 30 aprile 2021, che ha sancito:

«È incostituzionale l’art. 148, comma 3, nella parte in cui non prevede che lo Stato anticipi anche il compenso del curatore dell’eredità giacente nei casi di apertura d’ufficio, mancanza di attivo o mancata accettazione dell’eredità».

La Corte ha fondato la sua decisione sull’art. 3 Cost., rilevando una palese disparità di trattamento rispetto ad altre figure (es. curatore fallimentare, amministratore di sostegno) e una lesione della funzione pubblica svolta dal curatore, figura a tutti gli effetti equiparabile a un ausiliario del giudice.

Una condizione professionale inaccettabile

Nonostante la pronuncia della Consulta, il legislatore non è ancora intervenuto, lasciando i curatori in una condizione professionale e giuridica intollerabile. Essi:

  • anticipano di tasca propria spese obbligatorie (registro, bolli, sopralluoghi, Gazzetta Ufficiale);

  • non ricevono alcun compenso se manca l’attivo ereditario;

  • non hanno tutela previdenziale o assicurativa automatica;

  • sono responsabili civilmente e penalmente per errori, omissioni e negligenze;

  • possono essere sottoposti a verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate per operazioni compiute in nome e per conto di un soggetto giuridico non identificato (l’eredità giacente).

È una situazione giuridicamente paradossale e costituzionalmente inammissibile, in cui un pubblico ufficiale, nominato con decreto e sottoposto al giudice, è costretto a operare senza retribuzione, in spregio ai principi di dignità del lavoro professionale (art. 36 Cost.), al dovere di protezione della funzione pubblica, e alle norme deontologiche che impongono trasparenza, efficienza e indipendenza.

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