Il curatore dell’eredità giacente, la privacy del defunto e il rilascio di informazioni a terzi

28 gen 2026

1. Un problema frequente nella pratica

Chiunque abbia svolto (o si sia imbattuto in) una procedura di eredità giacente conosce bene la scena:
un soggetto – spesso agitato, talvolta apertamente conflittuale – chiede al curatore informazioni sul defunto, sul patrimonio o sullo stato della procedura.

Le domande sono sempre simili:

  • “Ho diritto a sapere cosa c’è nell’eredità”

  • “Voglio sapere se ci sono immobili, conti, debiti”

  • “Mi dica tutto quello che sa sul defunto”

Il problema è che non tutte le richieste di informazioni sono legittime, e soprattutto non tutte possono essere soddisfatte direttamente dal curatore.

Qui si innesta il delicato rapporto tra:

  • disciplina dell’eredità giacente;

  • protezione dei dati personali del defunto;

  • ruolo e responsabilità del curatore.

2. Il curatore come titolare del trattamento dei dati

Durante la fase di giacenza, il curatore tratta una quantità significativa di dati personali:

  • dati del defunto (anagrafici, patrimoniali, fiscali, previdenziali);

  • dati di terzi (potenziali eredi, creditori, soggetti informati sui fatti).

Per specifiche categorie di dati e operazioni, il curatore non agisce come mero esecutore, né come “longa manus” del giudice.

👉 In questi casi, egli assume la qualifica di titolare del trattamento.

Questo significa che:

  • decide finalità e mezzi del trattamento;

  • seleziona le fonti informative;

  • valuta la pertinenza e la proporzionalità dei dati raccolti;

  • risponde direttamente del rispetto dei principi di liceità, minimizzazione e sicurezza.

La titolarità del trattamento non è globale, ma funzionale alla sua attività di ricostruzione, conservazione e amministrazione dell’asse ereditario.

3. Il nodo del rilascio di informazioni a terzi

La questione diventa particolarmente sensibile quando terzi chiedono informazioni:

  • sulla procedura di eredità giacente;

  • sul patrimonio ereditario;

  • sulla persona del defunto.

È importante chiarire subito un punto fondamentale:

🔴 Il curatore NON ha un obbligo generalizzato di comunicazione verso chiunque chieda informazioni.

Ogni richiesta deve essere valutata caso per caso, verificando:

  • la legittimazione del richiedente;

  • l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante;

  • la stretta funzionalità delle informazioni richieste rispetto alla procedura.

Il semplice interesse “di fatto”, la curiosità o l’asserita parentela non sono sufficienti.

4. L’art. 2-terdecies del Codice Privacy: la chiave di volta

La protezione dei dati del defunto trova oggi il suo baricentro nell’art. 2-terdecies del Codice Privacy.

Questa norma consente l’esercizio di diritti sui dati personali del defunto solo a determinati soggetti, in presenza di:

  • un interesse proprio;

  • oppure di un interesse meritevole di tutela;

  • oppure per ragioni familiari degne di protezione.

👉 È quindi necessario un bilanciamento giuridico, non una valutazione istintiva.

Ed è proprio qui che il ruolo del curatore diventa particolarmente delicato.

5. Quando è opportuno coinvolgere il giudice

Nella prassi più avveduta, una soluzione spesso corretta e prudente consiste nel rinviare il richiedente al giudice della procedura.

Invitare il soggetto interessato a rivolgersi al giudice consente di:

  • evitare comunicazioni indebite o eccedenti;

  • garantire un vaglio imparziale dei presupposti dell’art. 2-terdecies;

  • tutelare il curatore da future contestazioni o responsabilità.

Sarà infatti il giudice:

  • a valutare se sussistono i presupposti per l’accesso ai dati;

  • a stabilire quali informazioni possano essere rilasciate;

  • e, se del caso, ad autorizzare o imporre al curatore la comunicazione di determinati dati.

In questo modo:

  • la comunicazione avviene su base giurisdizionalmente qualificata;

  • il perimetro informativo è chiaro e delimitato;

  • la responsabilità del trattamento resta correttamente incardinata.

6. Dire “no” è (talvolta) un dovere

Essere titolare del trattamento non significa “chiudersi” alle richieste, ma governare l’informazione con metodo.

Il curatore deve:

  • evitare anticipazioni indebite sul patrimonio;

  • non diffondere dati non necessari o sproporzionati;

  • distinguere tra trasparenza procedurale e divulgazione illecita.

In molti casi, dire “no” – o “non senza un provvedimento del giudice” –
non è un atto di rigidità, ma un preciso dovere giuridico.

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