Il curatore dell’eredità giacente, la privacy del defunto e il rilascio di informazioni a terzi
28 gen 2026
1. Un problema frequente nella pratica
Chiunque abbia svolto (o si sia imbattuto in) una procedura di eredità giacente conosce bene la scena:
un soggetto – spesso agitato, talvolta apertamente conflittuale – chiede al curatore informazioni sul defunto, sul patrimonio o sullo stato della procedura.
Le domande sono sempre simili:
“Ho diritto a sapere cosa c’è nell’eredità”
“Voglio sapere se ci sono immobili, conti, debiti”
“Mi dica tutto quello che sa sul defunto”
Il problema è che non tutte le richieste di informazioni sono legittime, e soprattutto non tutte possono essere soddisfatte direttamente dal curatore.
Qui si innesta il delicato rapporto tra:
disciplina dell’eredità giacente;
protezione dei dati personali del defunto;
ruolo e responsabilità del curatore.
2. Il curatore come titolare del trattamento dei dati
Durante la fase di giacenza, il curatore tratta una quantità significativa di dati personali:
dati del defunto (anagrafici, patrimoniali, fiscali, previdenziali);
dati di terzi (potenziali eredi, creditori, soggetti informati sui fatti).
Per specifiche categorie di dati e operazioni, il curatore non agisce come mero esecutore, né come “longa manus” del giudice.
👉 In questi casi, egli assume la qualifica di titolare del trattamento.
Questo significa che:
decide finalità e mezzi del trattamento;
seleziona le fonti informative;
valuta la pertinenza e la proporzionalità dei dati raccolti;
risponde direttamente del rispetto dei principi di liceità, minimizzazione e sicurezza.
La titolarità del trattamento non è globale, ma funzionale alla sua attività di ricostruzione, conservazione e amministrazione dell’asse ereditario.
3. Il nodo del rilascio di informazioni a terzi
La questione diventa particolarmente sensibile quando terzi chiedono informazioni:
sulla procedura di eredità giacente;
sul patrimonio ereditario;
sulla persona del defunto.
È importante chiarire subito un punto fondamentale:
🔴 Il curatore NON ha un obbligo generalizzato di comunicazione verso chiunque chieda informazioni.
Ogni richiesta deve essere valutata caso per caso, verificando:
la legittimazione del richiedente;
l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante;
la stretta funzionalità delle informazioni richieste rispetto alla procedura.
Il semplice interesse “di fatto”, la curiosità o l’asserita parentela non sono sufficienti.
4. L’art. 2-terdecies del Codice Privacy: la chiave di volta
La protezione dei dati del defunto trova oggi il suo baricentro nell’art. 2-terdecies del Codice Privacy.
Questa norma consente l’esercizio di diritti sui dati personali del defunto solo a determinati soggetti, in presenza di:
un interesse proprio;
oppure di un interesse meritevole di tutela;
oppure per ragioni familiari degne di protezione.
👉 È quindi necessario un bilanciamento giuridico, non una valutazione istintiva.
Ed è proprio qui che il ruolo del curatore diventa particolarmente delicato.
5. Quando è opportuno coinvolgere il giudice
Nella prassi più avveduta, una soluzione spesso corretta e prudente consiste nel rinviare il richiedente al giudice della procedura.
Invitare il soggetto interessato a rivolgersi al giudice consente di:
evitare comunicazioni indebite o eccedenti;
garantire un vaglio imparziale dei presupposti dell’art. 2-terdecies;
tutelare il curatore da future contestazioni o responsabilità.
Sarà infatti il giudice:
a valutare se sussistono i presupposti per l’accesso ai dati;
a stabilire quali informazioni possano essere rilasciate;
e, se del caso, ad autorizzare o imporre al curatore la comunicazione di determinati dati.
In questo modo:
la comunicazione avviene su base giurisdizionalmente qualificata;
il perimetro informativo è chiaro e delimitato;
la responsabilità del trattamento resta correttamente incardinata.
6. Dire “no” è (talvolta) un dovere
Essere titolare del trattamento non significa “chiudersi” alle richieste, ma governare l’informazione con metodo.
Il curatore deve:
evitare anticipazioni indebite sul patrimonio;
non diffondere dati non necessari o sproporzionati;
distinguere tra trasparenza procedurale e divulgazione illecita.
In molti casi, dire “no” – o “non senza un provvedimento del giudice” –
non è un atto di rigidità, ma un preciso dovere giuridico.




