L'incasso del curatore delle polizze assicurative a favore degli “eredi legittimi o testamentari”

10 dic 2025

La gestione, da parte del curatore dell’eredità giacente, delle polizze assicurative – in particolare delle polizze sulla vita – pone questioni interpretative non sempre semplici e rispetto alle quali non vi è uniformità di orientamenti.

In via generale, il contratto di assicurazione non è considerato un bene che entra a far parte della massa ereditaria del defunto. Le somme dovute dall’impresa assicurativa non confluiscono quindi nell’asse oggetto dell’amministrazione del curatore. Di conseguenza, il curatore, in linea di massima, non sarebbe legittimato ad agire contro la compagnia qualora questa rifiutasse di liquidare le prestazioni previste dalla polizza.

Tale conclusione è senz’altro corretta quando il beneficiario è indicato in modo specifico. Diverso è il caso in cui la designazione beneficiaria faccia riferimento agli “eredi legittimi o testamentari”: qui, infatti, i soggetti destinatari della prestazione assicurativa coincidono con coloro che saranno chiamati a succedere nel patrimonio del de cuius, benché non ancora individuati. In questo scenario, negare al curatore la possibilità di incassare l'indennizzo risulterebbe irragionevole, poiché l’importo, una volta riscosso, potrà essere trasferito insieme al resto del patrimonio agli eredi una volta rinvenuti o, trascorsi dieci anni, allo Stato.

È bene ricordare che, oggi, le somme derivanti da polizze vita non riscosse devono essere devolute al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinato al ristoro degli investitori vittime di frodi finanziarie. Tale disciplina può rendere preferibile consentire al curatore di attivarsi per evitare che il diritto alla prestazione si estingua. In pratica, alcuni istituti assicurativi già riconoscono la legittimazione del curatore, accogliendo le sue richieste di liquidazione.

La questione si complica ulteriormente se si considerano i termini di prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa. L’art. 2952 c.c. prevedeva originariamente un termine annuale, decorrente dal giorno in cui si verificava l’evento che dava diritto alla prestazione. La normativa successiva ha modificato progressivamente la durata di questo periodo, portandola prima a due anni (con la legge 27 ottobre 2008, n. 166) e poi, limitatamente alle assicurazioni sulla vita, a dieci anni (con l’art. 22, comma 14, della legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Attualmente, quindi:

  • per decessi avvenuti fino al 27 ottobre 2007, il termine di prescrizione è 1 anno;

  • per decessi avvenuti dal 28 ottobre 2007 al 19 ottobre 2010, la prescrizione è 2 anni;

  • per decessi avvenuti dal 20 ottobre 2010 in poi, il diritto si prescrive in 10 anni.

Decorso tale termine, le compagnie assicurative devono versare le somme non reclamate al Fondo MEF sopra citato.

Considerando che il curatore è chiamato a tutelare il patrimonio in attesa dell’accettazione dell’eredità da parte degli eredi, è evidente che egli debba attivarsi anche per evitare che eventuali diritti su polizze vita si perdano per prescrizione, con il rischio di future contestazioni da parte dei chiamati che potrebbero manifestarsi a distanza di tempo dal decesso.

Inoltre, attraverso la stipula della polizza vita, il de cuius ha espresso chiaramente la volontà che il relativo indennizzo sia attribuito ai suoi eredi, volontà che il curatore non può ignorare.

Si può aggiungere che, anche se tecnicamente le somme provenienti da una polizza vita non entrano nell’asse ereditario in senso stretto, esse rientrano comunque nell’idea più ampia di "patrimonio ereditario" richiamata dall’art. 528 c.c. ai fini della nomina del curatore. La norma, infatti, non distingue tra eredità in senso tecnico e patrimonio riconducibile al defunto in senso lato. Ne consegue che la verifica dell’esistenza di polizze assicurative è un’attività necessaria e coerente con la funzione del curatore, orientata alla conservazione e valorizzazione degli asset riconducibili al de cuius.

Per svolgere questa attività, il curatore può utilizzare il servizio “Ricerca polizze Vita” dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), che permette di accertare, attraverso le compagnie che operano in Italia, l’eventuale esistenza di polizze vita intestate al defunto. L’accesso richiede la registrazione al Portale dei Servizi ANIA (http://www.servizi.ania.it) e la presentazione di un’apposita istanza, che sarà poi inoltrata dall’ANIA alle imprese assicurative competenti.

In alternativa, è possibile inviare la richiesta direttamente all’indirizzo e-mail ricerca_vita@ania.it, anche tramite posta elettronica ordinaria.

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